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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Permessi 104: occorre valutare caso per caso l’entità della presunta violazione del lavoratore
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Permessi 104: occorre valutare caso per caso l’entità della presunta violazione del lavoratore

Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 12679 del 9 maggio 2024.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

In un precedente numero abbiamo commentato la pronuncia della Cassazione n. 11999, depositata il 3 maggio 2024, con cui la Corte aveva rigettato il ricorso del dipendente volto alla declaratoria di illegittimità del recesso intimatogli per giusta causa dal suo datore di lavoro, che aveva scoperto che nei giorni in cui fruiva di permessi ex articolo 33 della legge 104/1992 si era dedicato ad attività per nulla attinenti con l’assistenza alla madre con disabilità, senza mai recarsi da lei se non per un tempo talmente limitato da risultare elusivo della stessa funzione dei permessi. Il licenziamento era stato ritenuto legittimo sul presupposto che sia il dato testuale, sia la ratio legis della legge “104”, confortano l’interpretazione secondo cui il permesso, che, occorre ricordare, è frazionabile anche in ore, debba corrispondere alle ore di lavoro non prestato, e che una diversa condotta integra violazione del principio di buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro (che non beneficia della prestazione), sia nei confronti dell’INPS (che materialmente ne eroga il corrispettivo), di talché, in ipotesi di insussistenza del nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile, si è in presenza di un abuso del diritto. Pertanto, nella fattispecie, i giudici di legittimità avevano concluso che ove manchi del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile, si è in presenza di un abuso del diritto da parte del prestatore, tale da legittimarne il licenziamento per giusta causa.

Di diverso tenore è invece la pronuncia oggi in commento (n. 12679), pubblicata a pochi giorni di distanza dalla precedente, con cui la Suprema Corte ha invece confermato l’illegittimità del recesso comminato per giusta causa ad un lavoratore che aveva accompagnato la moglie asmatica presso una località balneare, trascorrendo con lei al mare alcune giornate di permesso ex lege 104/1992 ed aveva altresì utilizzato parte dei permessi per portare il cane dal veterinario. Gli Ermellini, infatti, compiendo una valutazione unitaria dei fatti, hanno escluso il carattere abusivo di tali comportamenti, osservando, da un lato, che fosse notorio che il soggiorno al mare potesse portare giovamento ai pazienti asmatici; e dall’altro, che l’impiego di una frazione di tempo assai limitata rispetto alla durata complessiva del permesso per il trasporto del cane dal veterinario e l’accudimento dell’animale domestico che aveva comportato una diminuzione dell’aggravio delle attività destinate ad essere alternativamente svolte dal coniuge disabile, portasse ad escludere la rilevanza disciplinare della condotta ascritta al dipendente.

In buona sostanza, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione operata dalla Corte territoriale, la quale, effettuata “una valutazione circa il grado di sviamento della condotta concreta rispetto al legittimo esercizio del diritto”, aveva ritenuto di escludere l’illegittimità della condotta del lavoratore in ragione dell’”impiego di una frazione di tempo assai limitata rispetto alla durata complessiva del permesso per il trasporto del cane dal veterinario”. Confermava quindi la pronuncia di secondo grado, accogliendo ancora una volta le ragioni dell’ex dipendente.

Orbene, alla luce di un esame congiunto delle su riportate pronunce, si può  pervenire alla conclusione che, per individuare il confine fra l’uso legittimo e l’abuso del diritto nella fruizione dei permessi ex legge 104/1992, occorra utilizzare come parametri l’entità e l’importanza della presunta violazione del lavoratore rispetto alla finalità, anche sociale, della norma, avendo sempre riguardo alla fattispecie concreta di volta in volta esaminata, non essendovi parametri univoci, ma essendo comunque rimessa la valutazione all’apprezzamento del giudice di merito.

 

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