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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Viola l’obbligo di fedeltà il dipendente che esercita un’altra attività senza l’autorizzazione del datore
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Viola l’obbligo di fedeltà il dipendente che esercita un’altra attività senza l’autorizzazione del datore

Cass. Civ. Sez. Lav. n. 3405 del 10 febbraio 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale.

La recentissima pronuncia in oggetto affronta il caso di un dipendente di una società operante nel settore dei trasporti ferroviari, che veniva licenziato poichè, a seguito di un’ordinanza cautelare per il reato di favoreggiamento ad associazioni mafiose emessa nei suoi confronti, era emerso che lo stesso svolgeva un’attività imprenditoriale, in parte concorrente con quella della società datrice, senza l’autorizzazione di quest’ultima.

Il dipendente impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, sia in fase sommaria che in sede di opposizione ex lege 92 del 2012, rigettava le domande proposte dal lavoratore. La decisione veniva confermata anche dalla Corte di appello. L’ex dipendente, quindi, impugnava la sentenza di secondo grado con ricorso per cassazione fondato su sei motivi.

LaSuprema Corte – nel confermare la pronuncia di merito – ha confermato la sentenza della Corte territoriale, statuendo che “la contestazione disciplinare concerne anche il profilo dello svolgimento di attività imprenditoriali costituenti una seconda attività lavorativa nel settore della cantieristica navale, come si evince dalla trascrizione integrale della contestazione disciplinare (cfr. ricorso da ultimo cpv pag. 4 al terzultimo cpv pag. 9), senza averne dato comunicazione ovvero ottenuto una specifica autorizzazione, con inevitabili riflessi sulla funzione rivestita dal dipendente negli enti diversi dalla datrice di lavoro, deve rilevarsi che l'obbligo di fedeltà, a carico del lavoratore subordinato, ha un contenuto più ampio di quello risultante dall'art. 2105 c.c., dovendosi integrare con i principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., sicché il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extra-lavorativa o potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nella organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (Cass. n. 14176/2009; Cass. n. 8711/2017; Cass. n. 26181/2024)”.

In buona sostanza, il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extra-lavorativa o potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nella organizzazione dell’impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa.

Su tali presupposti, la Cassazione quindi ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente, confermando la legittimità dell’impugnato recesso.

 

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