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Notizie dalla Liguria

Aiop entra a far parte del Cluster Alisei

Parte la collaborazione con Advance Life Science in Italy per la condivisione di best practice italiane ed europee

L’Aiop, a seguito di domanda di adesione presentata il 7 febbraio e approvata il 17 aprile scorso, è entrata a far parte del Cluster Tecnologico Nazionale Alisei- Scienze della Vita. Nell'ambito del gruppo di lavoro, l'Aiop collaborerà alla Commissione direttiva delle Associazioni imprenditoriali, presieduta da Eugenio Aringhieri (CEO del gruppo Dompè).

L’Alisei (Advance Life Science in Italy), presieduto da Diana Bracco (Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Bracco), è il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, il cui obbiettivo è quello di promuovere l’interazione tra il sistema della ricerca, il tessuto imprenditoriale e produttivo e le istituzioni pubbliche nel settore della salute, che è un ambito strategico nel tessuto nazionale.

Difendiamo la libertà di scelta del cittadino

Editoriale del Presidente nazionale, Gabriele Pelissero

Mentre la nostra Associazione è concentrata sulla prossima tornata elettorale interna, sia nazionale che regionale (ed è giusto dedicare attenzione e passione alla nostra vita associativa), non mancano purtroppo insidie continue dall'esterno.
L'attività del Parlamento è ferma, e quella del Governo è ridotta all'ordinaria amministrazione (ma cosa significa veramente questa espressione?), ma la Conferenza Stato-Regioni è a lavoro.
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Notizie Aiop Nazionale

Viola l’obbligo di fedeltà il dipendente che esercita un’altra attività senza l’autorizzazione del datore
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Viola l’obbligo di fedeltà il dipendente che esercita un’altra attività senza l’autorizzazione del datore

Cass. Civ. Sez. Lav. n. 3405 del 10 febbraio 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale.

La recentissima pronuncia in oggetto affronta il caso di un dipendente di una società operante nel settore dei trasporti ferroviari, che veniva licenziato poichè, a seguito di un’ordinanza cautelare per il reato di favoreggiamento ad associazioni mafiose emessa nei suoi confronti, era emerso che lo stesso svolgeva un’attività imprenditoriale, in parte concorrente con quella della società datrice, senza l’autorizzazione di quest’ultima.

Il dipendente impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, sia in fase sommaria che in sede di opposizione ex lege 92 del 2012, rigettava le domande proposte dal lavoratore. La decisione veniva confermata anche dalla Corte di appello. L’ex dipendente, quindi, impugnava la sentenza di secondo grado con ricorso per cassazione fondato su sei motivi.

LaSuprema Corte – nel confermare la pronuncia di merito – ha confermato la sentenza della Corte territoriale, statuendo che “la contestazione disciplinare concerne anche il profilo dello svolgimento di attività imprenditoriali costituenti una seconda attività lavorativa nel settore della cantieristica navale, come si evince dalla trascrizione integrale della contestazione disciplinare (cfr. ricorso da ultimo cpv pag. 4 al terzultimo cpv pag. 9), senza averne dato comunicazione ovvero ottenuto una specifica autorizzazione, con inevitabili riflessi sulla funzione rivestita dal dipendente negli enti diversi dalla datrice di lavoro, deve rilevarsi che l'obbligo di fedeltà, a carico del lavoratore subordinato, ha un contenuto più ampio di quello risultante dall'art. 2105 c.c., dovendosi integrare con i principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., sicché il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extra-lavorativa o potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nella organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (Cass. n. 14176/2009; Cass. n. 8711/2017; Cass. n. 26181/2024)”.

In buona sostanza, il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extra-lavorativa o potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nella organizzazione dell’impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa.

Su tali presupposti, la Cassazione quindi ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente, confermando la legittimità dell’impugnato recesso.

 

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