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Notizie dalla Liguria

Aiop entra a far parte del Cluster Alisei

Parte la collaborazione con Advance Life Science in Italy per la condivisione di best practice italiane ed europee

L’Aiop, a seguito di domanda di adesione presentata il 7 febbraio e approvata il 17 aprile scorso, è entrata a far parte del Cluster Tecnologico Nazionale Alisei- Scienze della Vita. Nell'ambito del gruppo di lavoro, l'Aiop collaborerà alla Commissione direttiva delle Associazioni imprenditoriali, presieduta da Eugenio Aringhieri (CEO del gruppo Dompè).

L’Alisei (Advance Life Science in Italy), presieduto da Diana Bracco (Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Bracco), è il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, il cui obbiettivo è quello di promuovere l’interazione tra il sistema della ricerca, il tessuto imprenditoriale e produttivo e le istituzioni pubbliche nel settore della salute, che è un ambito strategico nel tessuto nazionale.

Difendiamo la libertà di scelta del cittadino

Editoriale del Presidente nazionale, Gabriele Pelissero

Mentre la nostra Associazione è concentrata sulla prossima tornata elettorale interna, sia nazionale che regionale (ed è giusto dedicare attenzione e passione alla nostra vita associativa), non mancano purtroppo insidie continue dall'esterno.
L'attività del Parlamento è ferma, e quella del Governo è ridotta all'ordinaria amministrazione (ma cosa significa veramente questa espressione?), ma la Conferenza Stato-Regioni è a lavoro.
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Notizie Aiop Nazionale

L’urgenza e l’assenza durante la visita fiscale
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L’urgenza e l’assenza durante la visita fiscale

Corte di Cassazione, Ordinanza del 1 ottobre 2019, n. 24492

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha affrontato il caso di un lavoratore che, trovato assente dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità all’esito visita fiscale senza aver dato alcuna preventiva comunicazione dell'assenza, opponeva come causa di giustificazione un motivo di urgenza consistente nell’aver dovuto accompagnare all’ospedale il figlio la sera precedente.
L’azienda, ritenendo non sussistente la dichiarata urgenza comminava la sanzione disciplinare della multa e il lavoratore impugnava giudizialmente il provvedimento. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte di Appello di Roma dichiaravano legittima la sanzione disciplinare irrogata, ritenendo non giustificata l'assenza del dipendente. Secondo la Corte, infatti, l’assenza sarebbe stata giustificata solo in caso di ricovero urgente in orario corrispondente alla visita fiscale, mentre, essendo il ricovero del figlio avvenuto in piena notte, questo non aveva alcuna caratteristica dell'urgenza e in ogni caso, “la situazione non precludeva la possibilità di una previa comunicazione dell'assenza al datore di lavoro”.
Ricorreva per Cassazione il lavoratore, istando per l’illegittimità del provvedimento atteso che, a suo dire, l’accompagnamento del figlio minore al Pronto soccorso ben giustificasse l’assenza dal proprio domicilio, tenuto conto delle “esigenze di solidarietà e vicinanza familiare, senz'altro meritevoli di tutela nell'ambito di rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione”.
La Suprema Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza, evidenziava come l’allontanamento del dipendente in malattia durante la fascia di reperibilità è consentito previa comunicazione alla parte datoriale, o, in mancanza, ove sussista “un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità”.
Pertanto, i Giudici di legittimità, pur ritenendo sussistente l’urgenza al momento del ricovero del figlio, rilevavano come tale elemento fosse escluso nel momento della visita fiscale, avvenuta circa 6 ore dopo l’evento.
Ed invero, al fine di poter giustificare la condotta del lavoratore sarebbe stata necessaria la sussistenza di un fattore di urgenza concreto ed attuale, tale sia da impedire al dipendente di preavvertire della propria assenza, sia da rendere improcrastinabile l’abbandono del domicilio. Inoltre, la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile in ricorso, evidenziava come il dipendente non avesse allegato l’assenza di altri congiunti disponibili ad assistere il figlio minore.
In altre parole, nel provvedimento in esame, la Suprema Corte ha definito i limiti e le caratteristiche dell’urgenza idonea a giustificare l’assenza di un dipendente dalla visita fiscale, ritenendo valida la causa di giustificazione esclusivamente ove sussista una situazione improvvisa, cogente, improcrastinabile e che debba essere affrontata dal lavoratore obbligatoriamente in prima persona.
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