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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

L’urgenza e l’assenza durante la visita fiscale
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L’urgenza e l’assenza durante la visita fiscale

Corte di Cassazione, Ordinanza del 1 ottobre 2019, n. 24492

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha affrontato il caso di un lavoratore che, trovato assente dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità all’esito visita fiscale senza aver dato alcuna preventiva comunicazione dell'assenza, opponeva come causa di giustificazione un motivo di urgenza consistente nell’aver dovuto accompagnare all’ospedale il figlio la sera precedente.
L’azienda, ritenendo non sussistente la dichiarata urgenza comminava la sanzione disciplinare della multa e il lavoratore impugnava giudizialmente il provvedimento. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte di Appello di Roma dichiaravano legittima la sanzione disciplinare irrogata, ritenendo non giustificata l'assenza del dipendente. Secondo la Corte, infatti, l’assenza sarebbe stata giustificata solo in caso di ricovero urgente in orario corrispondente alla visita fiscale, mentre, essendo il ricovero del figlio avvenuto in piena notte, questo non aveva alcuna caratteristica dell'urgenza e in ogni caso, “la situazione non precludeva la possibilità di una previa comunicazione dell'assenza al datore di lavoro”.
Ricorreva per Cassazione il lavoratore, istando per l’illegittimità del provvedimento atteso che, a suo dire, l’accompagnamento del figlio minore al Pronto soccorso ben giustificasse l’assenza dal proprio domicilio, tenuto conto delle “esigenze di solidarietà e vicinanza familiare, senz'altro meritevoli di tutela nell'ambito di rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione”.
La Suprema Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza, evidenziava come l’allontanamento del dipendente in malattia durante la fascia di reperibilità è consentito previa comunicazione alla parte datoriale, o, in mancanza, ove sussista “un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità”.
Pertanto, i Giudici di legittimità, pur ritenendo sussistente l’urgenza al momento del ricovero del figlio, rilevavano come tale elemento fosse escluso nel momento della visita fiscale, avvenuta circa 6 ore dopo l’evento.
Ed invero, al fine di poter giustificare la condotta del lavoratore sarebbe stata necessaria la sussistenza di un fattore di urgenza concreto ed attuale, tale sia da impedire al dipendente di preavvertire della propria assenza, sia da rendere improcrastinabile l’abbandono del domicilio. Inoltre, la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile in ricorso, evidenziava come il dipendente non avesse allegato l’assenza di altri congiunti disponibili ad assistere il figlio minore.
In altre parole, nel provvedimento in esame, la Suprema Corte ha definito i limiti e le caratteristiche dell’urgenza idonea a giustificare l’assenza di un dipendente dalla visita fiscale, ritenendo valida la causa di giustificazione esclusivamente ove sussista una situazione improvvisa, cogente, improcrastinabile e che debba essere affrontata dal lavoratore obbligatoriamente in prima persona.
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