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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
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Notizie Aiop Nazionale

Il licenziamento per chiusura del reparto è legittimo anche se il datore si avvale temporaneamente di risorse esterne
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Il licenziamento per chiusura del reparto è legittimo anche se il datore si avvale temporaneamente di risorse esterne

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: sentenza n. 19731 del 25 luglio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso dell’impugnativa da parte di un lavoratore del licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo conseguente alla chiusura del reparto cui era adibito, poiché la società, dopo il recesso, era ricorsa per tempi limitati a lavoratori interinali e a termine, in violazione, a detta dell'ex dipendente, dell'obbligo di repêchage.
Sia il Giudice di prime cure, che la Corte di Appello di Salerno, respingevano il ricorso proposto dal lavoratore poiché essendo stato “effettivo ed imponente l’abbattimento dei ricavi che ha indotto all’effettiva soppressione del reparto codifica, realizzato in un momento di reale difficoltà aziendale”, ben poteva parte datoriale ridimensionare l’organico e ridistribuire le mansioni in precedenza assegnate al ricorrente al personale residuo, oppure ricorrendo, per tempi assolutamente limitati, a risorse esterne certamente meno onerose.
Contro tale ultima decisione proponeva ricorso per Cassazione il lavoratore, secondo cui la Corte territoriale avrebbe dovuto censurate la condotta datoriale per violazione dell’obbligo di repêchage, atteso che, successivamente al licenziamento, l’azienda aveva proceduto ad assumere forza lavoro con continuità e con ripetuti contratti di somministrazione e a tempo determinato.
La Suprema Corte, ritenendo infondata tale doglianza, ha confermato la legittimità del licenziamento comminato per motivo oggettivo.
In particolare, i Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato come l’utilizzo di risorse ingaggiate per via interinale o con contratti a termine “per tempi assolutamente limitati” costituisca una condotta assolutamente non omologabile all’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, al posto del quale il lavoratore avrebbe potuto essere utilizzato.
Infatti, gli Ermellini, richiamando oramai consolidata giurisprudenza, hanno ribadito come il datore di lavoro che persegue un reale risparmio di costi ben possa sopprimere alcune posizioni lavorative a tempo indeterminato per ridistribuirne le mansioni tra il personale già in essere e, talvolta, usufruire delle prestazioni di lavoratori somministrati o a termine: ciò - si ribadisce - a condizione che il ricorso a tali risorse esterne avvenga limitatamente e comporti un esborso inferiore a quello dovuto per il mantenimento di unità di personale assunta a tempo indeterminato.
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