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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

Senato, prosegue l'esame del Ddl Prestazioni sanitarie
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Senato, prosegue l'esame del Ddl Prestazioni sanitarie

Mercoledì 26 febbraio, presso la Commissione Sanità e Lavoro del Senato, è proseguito l'esame, in sede redigente, del Ddl Prestazioni sanitarie (Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria - A.S. 1241).

Mercoledì 26 febbraio, presso la Commissione Sanità e Lavoro del Senato, è proseguito l'esame, in sede redigente, del Ddl Prestazioni sanitarie (Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria -  A.S. 1241). 

Si segnala che la Relatrice Cantù (Lega) ha presentato i seguenti emendamenti di potenziale interesse: 

  • 6.0.100, il quale prevede che le Aziende ospedaliero-universitarie, ancorché sprovviste del richiesto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.8 del Dlgs n.517/1999 in materia di norme transitorie e finali per le università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari, sono da considerarsi costituite purché istituite e rese operanti attraverso leggi e provvedimenti regionali adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Ai fini della regolarizzazione, è dato modo alle medesime di proporre istanza, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, allo scopo di perfezionare ogni procedura necessaria e conseguente.
  • 13.0.600,  il quale prevede che le disposizioni previste dall'art.1, comma 279, della legge 30 dicembre 2024, n-207, in materia di prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale, di recupero e riabilitazione funzionale e di assistenza ai lungodegenti, si applichino anche in deroga agli standard relativi al numero di posti letto solo ed esclusivamente nella disciplina di medicina generale, di riabilitazione e di lungodegenza.

Si segnala inoltre che è stata presentata la riformulazione dell'emendamento 13.0.2, a firma Murelli - Lega (testo 2), in materia di istituzione di un Fondo per la riduzione degli accessi impropri al Pronto Soccorso e misure per l'efficientamento della Rete ospedaliera dell'emergenza sanitaria che, rispetto alla versione precedente, introduce i commi 4 e 5 che modificano le disposizioni dell'ultima legge di bilancio in materia di incremento del tetto di spesa del DL 95. Il comma 4 modifica il comma 278 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevedendo che l'incremento dello 0,5% di cui al comma 277 sia prioritariamente destinato (invece che anche) alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell'emergenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio. Il comma 5 specifica che ove tali risorse risultino insufficienti, le prestazioni eccedenti non sono soggette ai limiti di spesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 per come successivamente rideterminati dalla normativa vigente.

 

QUI il resoconto.

QUI l'emendamento.

 

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