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Sgravio contratti di solidarietà e redditi percepiti NASpI
Commentiamo il messaggio INPS in materia di sgravio contributivo per le aziende con contratti di solidarietà e recupero delle somme arretrate e l’interpello dell’Agenzia delle Entrate in materia di trattamento fiscale delle some percepite a titolo di NASpI.
David Trotti, consulente Sede Nazionale
Con il messaggio n.2568/2025 dell’INPS sono fornite le istruzioni operative in merito alle modalità di recupero delle somme relative all’anno 2017 per le aziende ed imprese che godono dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà. Nello specifico si fa riferimento allo sgravio relativo ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da integrazione salariale straordinaria (CIGS), in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultavano conclusi entro il 31 dicembre 2017. Nel messaggio sono fornite le indicazioni per le strutture territoriali e le modalità di compilazione e recupero delle somme arretrate nel flusso Uniemens da parte delle imprese interessate.
Con la risposta n.228/2025 l’Agenzia delle Entrate si pronuncia sul trattamento fiscale delle somme percepite a titolo di NASpI. Nello specifico si fa riferimento al regime speciale per lavoratori impatriati e somme percepite NASpI. Nella risposta l’Agenzia chiarisce che le somme percepite NASpI non sono corrisposte a fronte di uno svolgimento di attività lavorativa e difatti presuppongono la cessazione del rapporto di lavoro. Tale caratteristica non le fa includere nelle somme oggetto del regime speciali rimpatriati che dedica una tassazione specifica ai soli redditi percepiti e derivati dallo svolgimento di una attività lavorativa in Italia da parte di soggetti che vi trasferiscono la residenza fiscale.