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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

I raider sono lavoratori autonomi con alcune tutele del rapporto subordinato
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I raider sono lavoratori autonomi con alcune tutele del rapporto subordinato

Sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento la Suprema Corte è intervenuta al fine di chiarire la posizione dei cd. riders che, recentemente riconosciuti a livello normativo quali “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali”, trovano la propria definitiva collocazione nell’ambito delle collaborazioni etero-organizzate, seppur con alcune tutele dei lavoratori subordinati.
Tuttavia, come già evidenziato in un precedente articolo, sebbene l’applicazione dei predetto principio non riguardi gli esercenti professione sanitaria atteso che l’iscrizione costituisce una delle cause di esclusione dell’applicazione della novellata disciplina, occorre prendere atto del divenire della questione, poiché tale impostazione sarà probabilmente utilizzata dalla giurisprudenza a parametro sussidiario della qualificazione del rapporto subordinato.
Orbene, la Suprema Corte, ha in primo luogo ricordato che la disciplina contenuta nel Jobs act (secondo la quale alle collaborazioni soggette al potere organizzativo del committente si applicano le regole del lavoro subordinato) è stata oggetto di almeno quattro diverse letture interpretative.
Un primo orientamento aveva essenzialmente identificato questa peculiare forma di collaborazioni con il lavoro subordinato, un secondo collocava i rapporti nell’alvo del lavoro autonomo, un terzo offriva un approccio che la Corte chiama “rimediale”, sulla base del quale la fattispecie della co.co.co non ha mutato la propria qualificazione originaria, dopo l’approvazione del Jobs act, ma è stata arricchita da alcune tutele rinforzate in favore di alcuni soggetti considerati particolarmente deboli. Infine, la Corte d’Appello di Torino aveva ritenuto che si versasse in una tertium genus diverso sia dal lavoro autonomo, che lavoro subordinato.
Con l’odierno provvedimento la Corte ha, in linea generale, aderito alle posizioni del Giudice territoriale piemontese, sancendo che i rider titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto a essere pagati come i lavoratori subordinati, sulla base dell’applicazione della norma del Jobs act (articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015), senza la necessità che il rapporto si converta in una forma di lavoro dipendente.
Tuttavia, la Cassazione, discostandosi dalla Corte torinese, ha categoricamente escluso che la collaborazione etero-organizzata costituisca un nuovo terzo genere intermedio tra lavoro subordinato e autonomo, interpretando le norme del 2015 in chiave “rimediale”.
Ed infatti, secondo la Corte, la novella del Jobs act ha operato una scelta volta al rafforzamento della tutela offerte alle collaborazioni organizzate, mediante l’offerta di una protezione prossima a quella del lavoro subordinato, senza con ciò assimilare le due tipologie contrattuali.
Alla luce di tale lettura della Suprema Corte, si può ritenere che ogni volta che un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sarà caratterizzato da un potere organizzativo del committente, quest’ultimo, pur non essendo obbligato a riqualificare il rapporto come subordinato dovrà erogare un trattamento economico uguale a quello dei lavoratori subordinati che svolgono mansioni affini.
Tuttavia, meno scontata appare l’applicazione di altre forme di protezione tipiche del lavoro subordinato come, ad esempio, le regole di tutela contro i licenziamenti ingiustificati.
Ed invero, con riferimento a questi ulteriori elementi tipici del rapporto subordinato, la Corte non si è espresse apertamente, ma ha tenuto un approccio molto cauto. Infatti, la sentenza ha precisato che l’applicazione integrale delle regole del lavoro subordinato può rivelarsi, in alcuni casi, “ontologicamente incompatibile” con la disciplina della collaborazione, essendo questa comunque estranea alla fattispecie della subordinazione.
Pertanto, la Suprema Corte, nel confermare la Sentenza della Corte di Appello di Torino, ha affermato che i cd. raiders sono dei lavoratori autonomi a cui si applicano alcune tutele del rapporto di lavoro subordinato, escludendo, salvo il potere del giudice di riqualificare il rapporto di lavoro, l’applicazione della disciplina del licenziamento.
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