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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamenti illegittimi, reintegra solo se l'ipotesi è prevista nel contratto collettivo
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Licenziamenti illegittimi, reintegra solo se l'ipotesi è prevista nel contratto collettivo

Corte di Cassazione n. 28098 del 31 ottobre 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento la Suprema Corte è ritornata sull’efficacia di un licenziamento disciplinare irrogato ad un dipendente per un fatto per cui il CCNL applicato prevedeva una sanzione conservativa, focalizzandosi sui relativi effetti giuridici.
Il presente provvedimento, si inserisce in una serie di pronunce già oggetto di diversi commenti (si veda al riguardo informaiop n. 321) con cui la Corte aveva evidenziato come il Giudice chiamato a verificare la sussistenza della giusta causa di un licenziamento incontri esclusivamente il limite della previsione di una sanzione conservativa in relazione alla specifica infrazione (reictus: alla condotta contestata al lavoratore).
In altre parole, la recente giurisprudenza consente al datore di lavoro di operare un licenziamento per giusta causa ogni qualvolta ritenga leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro, con l’esclusione del caso in cui il CCNL preveda per la condotta contestata al lavoratore una sanzione conservativa.
Con la Sentenza n. 28098 del 31 ottobre 2019, la Suprema Corte, richiamando il proprio precedente orientamento da ritenersi oramai consolidato, ha inoltre definito gli effetti di un eventuale licenziamento illegittimo perché operato in violazione del predetto principio, prevedendo, in taluni casi, la sanzione della cd. “tutela risarcitoria forte”, ovvero condannando il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore una somma compresa tra le 12 e le 24 mensilità, in luogo della reintegra precedentemente disposta.
In particolare, è stato ritenuto che solo se la fattispecie disciplinare inadempiente tipizzata dal contratto collettivo è esattamente corrispondente alla contestazione posta a fondamento del licenziamento illegittimo, il giudice è tenuto ad applicare il rimedio della reintegrazione in servizio, ai sensi dell'articolo 18, coma 4, dello Statuto dei lavoratori.
Ove invece la condotta inadempiente ascritta al lavoratore sia assimilabile a un’ipotesi disciplinare tipizzata dal contratto collettivo, ma non con essa coincidente, il rimedio applicabile per effetto dell’accertata illegittimità del licenziamento risiede nella predetta tutela indennitaria.
Sulla scorta dei suesposti principi, la Suprema Corte, seppur ritenendo sproporzionata la sanzione del licenziamento comminata al dipendente che aveva indebitamente utilizzato i permessi sindacali, nel ricondurre la condotta contestata all’assenza arbitraria dal posto di lavoro che il CCNL applicato punisce con una sanzione conservativa, non ha ritenuto di applicare il rimedio della tutela reintegratoria, che presuppone una perfetta aderenza della contestazione all’ipotesi inadempiente contemplata dal contratto collettivo, bensì quello dell'indennizzo economico ricompreso tra 12 e 24 mensilità.

Testo integrale Sentenza Cassazione n. 28098 del 31 ottobre 2019 in allegato.
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