Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
RSS
First1617181921232425Last

Notizie Aiop Nazionale

Non sempre il dipendente ha diritto al differimento dell’audizione nell’ambito del procedimento disciplinare
3030

Non sempre il dipendente ha diritto al differimento dell’audizione nell’ambito del procedimento disciplinare

Cassazione Civile Sez. Lavoro n. 4185 del 10 febbraio 2023

Avv. Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

L’ordinanza in commento affronta il caso di un lavoratore, infermiere in un reparto di neuropsichiatria infantile di una struttura pubblica, il quale veniva sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato con sei mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per aver somministrato un farmaco errato ad un paziente, con alterazione della cartella clinica. Il lavoratore impugnava giudizialmente il provvedimento disciplinare irrogato.

La Corte d'Appello investita della questione, nel confermare la pronuncia di primo grado, riduceva la sanzione a quattro mesi, pur ribadendo la legittimità dell'operato della datrice di lavoro sia in merito alla audizione del dipendente che all'accertamento dei fatti contestati.

Contro la decisione della Corte d'Appello ricorreva in Cassazione il lavoratore, lamentando – tra i vari motivi – che la Corte distrettuale avesse errato nel ritenere che legittimamente la datrice di lavoro aveva omesso l'audizione del lavoratore, nonostante questa richiesta fosse stata inserita a verbale nel corso della prima audizione, cui il lavoratore non aveva potuto presenziare per motivi di salute (con consegna di certificato medico).

La Suprema Corte ha dichiarato infondata la doglianza proposta dal lavoratore e rigettato il ricorso.

Sul punto, hanno chiarito infatti gli Ermellini che la Cassazione – “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, ma con un principio che può essere esteso anche alla materia del lavoro privato” – ha già precisato (cfr. sent. n. 9321/21) che “all'obbligo datoriale di procedere all'audizione del dipendente, raggiunto da una contestazione disciplinare, non corrisponde un incondizionato diritto di quest'ultimo al differimento dell'incontro in cui deve essere sentito, atteso che la violazione del predetto obbligo dà luogo alla nullità della sanzione solo ove sia dimostrato dall'interessato un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, sicche' è onere del dipendente provare di non avere potuto presenziare all'audizione a causa di una patologia così grave da risultare ostativa in assoluto all'esercizio di quel diritto, dovendosi ritenere che altre malattie non precludano all'incolpato diverse forme partecipative (quali, ad es., l'invio di memorie esplicative o di delega difensiva ad un avvocato) tali da consentire al procedimento di proseguire nel rispetto dei termini perentori finali che lo cadenzano”.

Nella fattispecie in esame, ha rilevato la Corte, non era stata raggiunta tale prova, ed anzi alla prima audizione si era presentato il solo legale del lavoratore, rendendo difese scritte e senza preannunciare alcuna necessità di difese integrative. In aggiunta, dalla documentazione medica prodotta non si evinceva l'impossibilità a comparire del lavoratore.

Di tal che, anche in ragione dell’assenza di evidenze circa l’asserito e non meglio specificato pregiudizio al diritto di difesa patito, la Cassazione rigettava il ricorso proposto dal dipendente con condanna alle spese di lite.

Previous Article Il processo di gestione dei privileges nelle strutture sanitarie
Next Article Riconoscimento lavori particolarmente faticosi e NASpI per i lavoratori padri dimissionari
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top