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Notizie dalla Liguria

Eletti i componenti del nuovo Comitato esecutivo

Triennio 2018-2021

Il Consiglio Nazionale del 7 giugno 2018 ha proceduto all'elezione del Vicepresidente nazionale, dell'Amministratore Tesoriere e dei 6 componenti del Comitato Esecutivo. I componenti del Consiglio hanno così eletto per il triennio 2018-2021: Bruno Biagi, Presidente Aiop Emilia Romagna come Vicepresidente nazionale; Fabio Marchi è stato riconfermato Amministratore Tesoriere. Riconfermati invece componenti del Comitato esecutivo Gabriele Pelissero, Past President e Ettore Sansavini, Presidente Aiop Liguria. Nuovi ingressi invece per Massimo De Salvo, Presidente Aiop Valle d'Aosta; per Vittorio Morello, Presidente Aiop Veneto; per Carla Nanni, componente del direttivo Aiop Lombardia, per Andrea Pirastu, Presidente Aiop Sardegna. Entra a far parte nel nuovo Comitato anche il neo eletto Michele Nicchio, Presidente nazionale Aiop Giovani.

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Notizie Aiop Nazionale

Non sempre il dipendente ha diritto al differimento dell’audizione nell’ambito del procedimento disciplinare
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Non sempre il dipendente ha diritto al differimento dell’audizione nell’ambito del procedimento disciplinare

Cassazione Civile Sez. Lavoro n. 4185 del 10 febbraio 2023

Avv. Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

L’ordinanza in commento affronta il caso di un lavoratore, infermiere in un reparto di neuropsichiatria infantile di una struttura pubblica, il quale veniva sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato con sei mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per aver somministrato un farmaco errato ad un paziente, con alterazione della cartella clinica. Il lavoratore impugnava giudizialmente il provvedimento disciplinare irrogato.

La Corte d'Appello investita della questione, nel confermare la pronuncia di primo grado, riduceva la sanzione a quattro mesi, pur ribadendo la legittimità dell'operato della datrice di lavoro sia in merito alla audizione del dipendente che all'accertamento dei fatti contestati.

Contro la decisione della Corte d'Appello ricorreva in Cassazione il lavoratore, lamentando – tra i vari motivi – che la Corte distrettuale avesse errato nel ritenere che legittimamente la datrice di lavoro aveva omesso l'audizione del lavoratore, nonostante questa richiesta fosse stata inserita a verbale nel corso della prima audizione, cui il lavoratore non aveva potuto presenziare per motivi di salute (con consegna di certificato medico).

La Suprema Corte ha dichiarato infondata la doglianza proposta dal lavoratore e rigettato il ricorso.

Sul punto, hanno chiarito infatti gli Ermellini che la Cassazione – “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, ma con un principio che può essere esteso anche alla materia del lavoro privato” – ha già precisato (cfr. sent. n. 9321/21) che “all'obbligo datoriale di procedere all'audizione del dipendente, raggiunto da una contestazione disciplinare, non corrisponde un incondizionato diritto di quest'ultimo al differimento dell'incontro in cui deve essere sentito, atteso che la violazione del predetto obbligo dà luogo alla nullità della sanzione solo ove sia dimostrato dall'interessato un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, sicche' è onere del dipendente provare di non avere potuto presenziare all'audizione a causa di una patologia così grave da risultare ostativa in assoluto all'esercizio di quel diritto, dovendosi ritenere che altre malattie non precludano all'incolpato diverse forme partecipative (quali, ad es., l'invio di memorie esplicative o di delega difensiva ad un avvocato) tali da consentire al procedimento di proseguire nel rispetto dei termini perentori finali che lo cadenzano”.

Nella fattispecie in esame, ha rilevato la Corte, non era stata raggiunta tale prova, ed anzi alla prima audizione si era presentato il solo legale del lavoratore, rendendo difese scritte e senza preannunciare alcuna necessità di difese integrative. In aggiunta, dalla documentazione medica prodotta non si evinceva l'impossibilità a comparire del lavoratore.

Di tal che, anche in ragione dell’assenza di evidenze circa l’asserito e non meglio specificato pregiudizio al diritto di difesa patito, la Cassazione rigettava il ricorso proposto dal dipendente con condanna alle spese di lite.

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