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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

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Novità in materia di obbligo vaccinale per gli operatori sanitari

L’Emilia-Romagna impone vaccini per medici e infermieri nei reparti a rischio

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale Aiop

Il 6 novembre 2017 a livello nazionale è entrato in vigore per tutti gli operatori socio-sanitari e sanitari, l’obbligo di autocertificazione della situazione vaccinale previsto dal c.d. Decreto vaccini (d.l. n. 73 del 7.06.2017 convertito con l. n. 119 del 31.07.2017). Al fine di garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro in area scolastica e sanitaria, tale provvedimento ha infatti introdotto per gli operatori scolastici, gli operatori socio-sanitari e gli operatori sanitari, un obbligo di autocertificazione sulla copertura vaccinale al fine di informarne il proprio datore di lavoro.
L’art. 3, comma 3bis, del suddetto decreto prevede, infatti, che «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori […] sanitari e socio-sanitari presentano […] alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale».

La Sede nazionale Aiop ha dato notizia di tale obbligo con circ. n. 128/2017, trasmettendo un fac-simile dell’autocertificazione, che indicava le vaccinazioni richieste agli operatori sanitari e socio-sanitari, fornito dal Ministero della Salute con circ. n. 25233 del 16.08.2017Circolare recante prime indicazioni operative per l’attuazione del DL 73/2017»).

Successivamente alcune Regioni sono intervenute sull’argomento (v. ad esempio lettera Regione Veneto prot. PG/2017/684313 del 26.10.2017) al fine di disciplinare ed uniformare l’esecuzione degli adempimenti conseguenti alla legge n. 119/2017.
In particolare, la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, con la delibera n. 351 del 12/03/2018 (allegata), ha introdotto un vero e proprio obbligo vaccinale per medici e infermieri operanti nei reparti più a rischio.
Il documento volto a ridurre i rischi di infezioni ospedaliere, a tutela dei pazienti e degli operatori sanitari, è rivolto a tutti gli operatori sanitari (sia dipendenti che libero professionisti) e indica le azioni che ogni Azienda dovrà mettere in campo al fine di ridurre il rischio infettivo, provvedendo a controlli periodici sugli operatori e limitandone le mansioni nei casi specifici di contagio a seconda delle attività svolte dal soggetto (idoneità parziale – inibizione a mansioni che comportino la possibilità di incidente biologico). Si precisa anche che se l’operatore che svolge operazioni EPP (operatore ad alto rischio di esposizione – ossia quello con più alto rischio di lesioni perecutanee, ecc.) non si sottopone al controllo in occasione delle visite mediche sarà giudicato non idoneo con limitazione all’effettuazione delle procedure ad alto rischio.

La delibera della Regione Emilia-Romagna potrebbe essere utilizzata come parametro di riferimento per ulteriori interventi normativi nelle altre Regioni. Per questo motivo la Sede nazionale Aiop continuerà a monitorare l’evoluzione della disciplina nazionale in materia e a darne informazione alle strutture Associate.
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