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Notizie dalla Liguria

Gabriele Pelissero nominato presidente del Cluster Lombardo Scienze della vita

Il Consiglio direttivo del Cluster lombardo Scienze della vita ha nominato il nuovo presidente. Si tratta di Gabriele Pelissero che prenderà il posto di Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri. “Sono onorato per questa nomina. - afferma Gabriele Pelissero - La filiera della salute è una grande opportunità di crescita per il territorio lombardo e per tutto il Paese, a livello nazionale rappresenta l’11% circa del Pil, per un valore di 200 miliardi di euro circa ed è quindi molto più ampia di quanto sembri. Parte dal lavoro dei giovani ricercatori, per concludere il suo ciclo al letto del paziente, grazie all’integrazione dei suoi tre capisaldi: industria, ricerca e sanità”.

Le politiche sanitarie sono anche politiche industriali e incidono sulla competitività

Intervento del Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, durante le Assise Generali di Confindustria

7.000 sono stati gli imprenditori che hanno partecipato, discusso e condiviso le proprie esperienze e la propria visione di futuro in occasione delle Assise generali di Confindustria dello scorso 16 febbraio. Ed è stata proprio in tale occasione che il Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, è intervenuta dichiarando come "La sanità, nelle sue componenti pubblica e privata, che nel nostro Paese rappresenta l'11% del Pil e dà lavoro a 2 milioni e mezzo di persone, rappresenta un fattore di sviluppo per il Paese, sia per il contributo dei settori economici coinvolti sia per il suo impatto sociale.
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Notizie Aiop Nazionale

Solidarietà contributiva in materia di appalto. Inapplicabilità del termine biennale agli enti previdenziali
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Solidarietà contributiva in materia di appalto. Inapplicabilità del termine biennale agli enti previdenziali

Corte di Cassazione, Sentenza n. 18004 del 4.07.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento la Suprema Corte affronta nuovamente la questione della solidarietà negli appalti che, alla luce delle ultime novelle operate dai vari legislatori, prevede la possibilità per il lavoratore della società appaltatrice, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, di agire direttamente contro il committente per ottenere i crediti retributivi e contributivi non erogati dal suo datore di lavoro.
In particolare, a seguito delle recenti modifiche dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 operate dal Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017 convertito dalla Legge n. 49/2017, è stata soppressa la possibilità per il committente di eccepire il beneficio della preventiva escussione, ovvero di obbligare il lavoratore a richiedere preventivamente le somme dovute all’appaltatore o al subappaltatore.
La sentenza che si segnala tratta dell’aspetto contributivo della solidarietà, ma offre uno spunto di chiarezza interpretativa che risulta interessante anche per le aziende.
Ed invero, tra i giudici di merito si era formata una copiosa giurisprudenza favorevole all'applicazione del termine biennale di decadenza anche all'azione di recupero della contribuzione da parte degli enti previdenziali, con conseguenze spesso preclusive in ordine alle effettive possibilità di riscossione di tali somme, stante la farraginosità degli accertamenti ispettivi volti alla ricostruzione dei sistemi di appalto utilizzati e per l'individuazione dei lavoratori effettivamente coinvolti, con tempi spesso dilatati.
Con riferimento alla posizione dell'appaltante chiamato in solidarietà, la Cassazione è stata dunque chiamata a sciogliere il nodo dell'applicabilità del termine biennale anche agli enti, avuto riguardo anche alla specialità dell’obbligazione contributiva che, per sua natura, non è soggetta a decadenza ma solo alla prescrizione generale quinquennale ex art. 3 l. n. 335/1995.
La Corte di Cassazione, nel ribadire che “la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi, ed il termine biennale dalla cessazione dell'appalto previsto dalla suddetta disposizione ha natura di termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale per i crediti per i quali vi sia tale possibilità”, ha espressamente sancito che l'unico termine applicabile per l'azione di recupero dei contributi è quello prescrizionale quinquennale, poiché idoneo a contemperare le esigenze di individuazione della corretta pretesa contributiva, con quelle di certezza nei rapporti giuridici coinvolti.
In estrema sintesi, la scelta di non rendere applicabile la decadenza biennale agli enti previdenziali si basa sulla necessaria distinzione tra obbligo contributivo e obbligo retributivo: si tratta di due tipi di obbligazione che per loro natura e rilevanza sociale hanno campi di applicazione e natura ben distinte, essendo la pretesa contributiva diretta al finanziamento del sistema previdenziale.
Inoltre, la Cassazione sottolinea come alla soddisfazione dell'obbligazione retributiva nel termine biennale deve seguire anche quella contributiva, che non può dipendere dal fatto incidentale della mancata attivazione giudiziale da parte dell'INPS nel termine breve di due anni.
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