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Notizie dalla Liguria

Gabriele Pelissero nominato presidente del Cluster Lombardo Scienze della vita

Il Consiglio direttivo del Cluster lombardo Scienze della vita ha nominato il nuovo presidente. Si tratta di Gabriele Pelissero che prenderà il posto di Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri. “Sono onorato per questa nomina. - afferma Gabriele Pelissero - La filiera della salute è una grande opportunità di crescita per il territorio lombardo e per tutto il Paese, a livello nazionale rappresenta l’11% circa del Pil, per un valore di 200 miliardi di euro circa ed è quindi molto più ampia di quanto sembri. Parte dal lavoro dei giovani ricercatori, per concludere il suo ciclo al letto del paziente, grazie all’integrazione dei suoi tre capisaldi: industria, ricerca e sanità”.

Le politiche sanitarie sono anche politiche industriali e incidono sulla competitività

Intervento del Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, durante le Assise Generali di Confindustria

7.000 sono stati gli imprenditori che hanno partecipato, discusso e condiviso le proprie esperienze e la propria visione di futuro in occasione delle Assise generali di Confindustria dello scorso 16 febbraio. Ed è stata proprio in tale occasione che il Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, è intervenuta dichiarando come "La sanità, nelle sue componenti pubblica e privata, che nel nostro Paese rappresenta l'11% del Pil e dà lavoro a 2 milioni e mezzo di persone, rappresenta un fattore di sviluppo per il Paese, sia per il contributo dei settori economici coinvolti sia per il suo impatto sociale.
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Notizie Aiop Nazionale

Contratti a termine illegittimi: modificate le disposizioni per il risarcimento dei danni
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Contratti a termine illegittimi: modificate le disposizioni per il risarcimento dei danni

D.L. 16 settembre 2024, n. 131 (c.d. “Decreto Salva Infrazioni).

Sonia Gallozzi, consulente giusavorista Sede Nazionale

In data 17 settembre 2024 è entrato in vigore il D.L. n. 131 del 16 settembre 2024 (c.d. Decreto salva infrazioni) avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale è anche intervenuto sulla disciplina dei contratti a tempo determinato.

Ed infatti, l’articolo 11 del citato decreto - sulla scorta della richiesta della Ue di allineare la normativa italiana alla Direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato – ha modificato l’art. 28 del Dlgs 81/2015, commi 2 e 3, inerente alla quantificazione del risarcimento dovuto ai lavoratori nelle ipotesi di conversione del contratto a tempo a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il quale, prima della novella, disponeva che “nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.

Tale indennità era espressamente volta a ristorare il dipendente per l’intero pregiudizio retributivo e contributivo subito nel periodo compreso tra la scadenza del termine illegittimo apposto al contratto di lavoro e la pronuncia con la quale il Giudice ordinava la ricostituzione a tempo indeterminato del rapporto medesimo. Non si poteva, dunque, andare oltre le 12 mensilità anche se tra data di scadenza del contratto termine e data di emissione del provvedimento giudiziale di accertamento dell’illegittimità del termine fosse trascorso, anche a causa delle lungaggini processuali, un intervallo nettamente superiore.

Orbene, l’articolo 11, comma 1, lettera a) del Decreto Legge oggi in commento, per quanto di nostro interesse, ha aggiunto, dopo il primo periodo dell’articolo 28, comma 2, del Dlgs 81/2015, la seguente disposizione: “Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”, riconoscendo in capo al giudice, in caso di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, la possibilità di condannare il datore ad un indennizzo superiore a 12 mensilità - misura massima dell’indennità risarcitoria prevista dallo stesso articolo 28, comma 2, del Dlgs 81/2015 – fermo restando l’onere della prova in capo al lavoratore con riferimento al “maggior danno” subito.

Se da un lato dunque la previsione introdotta (ove confermata in sede di conversione del DL) ha l’obiettivo di ridurre l’illegittimo ricorso al contratto a tempo determinato, dall’altro non pare in linea con i canoni di certezza e celerità, posto che, nell’ipotesi di conversione del contratto a tempo indeterminato, il giudice (con un giudizio più lungo, dovendo espletare più ampia istruttoria) può stabilire l’indennizzo da riconoscere al lavoratore senza che vi siano parametri oggettivi cui fare riferimento per la determinazione dello stesso, con inevitabili ripercussioni economiche in capo al datore che non può avere contezza ex ante delle conseguenze di una eventuale condotta illegittima.

 

 

 

 

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