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Turismo medicale. Le misure per attrarre i pazienti con la valigia

Dichiarazioni del Presidente Gabriele Pelissero a Adnkronos Salute

Abolire l'Iva sulle prestazioni a pazienti stranieri, facilitare l'iter per i visti sanitari, fare sistema per competere alla pari con le destinazioni estere e aumentarele sinergie tra ospedali, ricerca, industria biotech e università. Sono queste le azioni da mettere in campo per promuovere il turismo medicale in Italia - un comparto che in Europa vale già 47 miliardi di euro, il 4,6% dell'intero fatturato dei viaggi - emerse dal convegno organizzato da Intercare, la fiera dedicata al Turismo medicale e all'Internazionalizzazione dei sistemi sanitari, all'interno di Bit.
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Licenziamento disciplinare. Istruzioni per l’uso
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Licenziamento disciplinare. Istruzioni per l’uso

Tribunale di Cassino, Sez. Lav. decreto n. 3296 del 16 maggio 2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Il provvedimento in commento muove dal ricorso di un dipendente di una Casa di Cura che instava per l’illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogato da parte datoriale sulla scorta di molteplici condotte disciplinarmente rilevanti.
In particolare, il lavoratore impugnava il recesso datoriale poiché, a suo dire, affetto da nullità per motivo illecito determinante, da illegittimità per insussistenza del fatto contestato e per violazione dei requisiti di specificità e tempestività della contestazione, ricorrendo alla Sezione Lavoro del Tribunale di Cassino per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e, in via subordinata, la condanna della Casa di Cura al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto.
La Struttura convenuta si costituiva in giudizio rappresentando al Giudice la piena legittimità della risoluzione del rapporto ed evidenziando come la condotta del dipendente fosse risultata idonea a rescindere alla radice il vincolo fiduciario e tale da impedire la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.
Il Tribunale di Cassino, investito della controversia, è ritornato sulla nota distinzione tra “fatto materiale” e “fatto giuridico”, evidenziando all’uopo che “per “fatto contestato”, deve intendersi non il solo “fatto materiale”, ma il più ampio “fatto giuridico” inclusivo non solamente di una mera condotta materiale (azione/omissione, nesso di causalità, evento), ma anche di una condotta imputabile e colposa, dovendosi altresì considerare il disposto normativo di cui all’art. 2106 cod. civ. (per l’“applicazione delle sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione”), posto che il criterio di proporzionalità costituisce elemento essenziale ed insostituibile dell’esercizio del potere disciplinare, dovendosi quindi trattare comunque di un inadempimento disciplinarmente rilevante e astrattamente punibile con il licenziamento”.
Sulla scorta del predetto principio, nel provvedimento è stata effettuata un’analitica ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione, così come allegati dalle parti e provati a mezzo dell’escussione testimoniale, che ha condotto il Giudice a ritenere sussistente la giusta causa e, per l’effetto, a confermare il licenziamento irrogato.
Inoltre, il Tribunale, nel definire la controversia, ha avuto modo di affrontare ulteriori due tematiche di profondo interesse, ovvero la tempestività della contestazione e il diritto di accesso del dipendente ai documenti di cui al fascicolo disciplinare.
Con riferimento al noto requisito della tempestività della contestazione, parte ricorrente deduceva come nella contestazione disciplinare del giugno 2018 fossero riportati eventi anche risalenti al gennaio 2016, considerando l’inerzia di parte datoriale alla stregua di un comportamento concludente e, pertanto, quale indice dell’assenza di interesse dell’azienda di perseguire le condotte illecite.
Il Giudice, ritenendo tale eccezione priva di pregio, evidenziava come la Casa di Cura avesse provato in giudizio di essere venuta tardivamente a conoscenza dei gravissimi illeciti contrattuali perpetrati dal lavoratore e di come, una volta avutone notizia, si fosse immediatamente attivata al fine di sanzionare disciplinarmente la condotta infedele.
Quanto poi alla pretesa violazione del contradditorio, il lavoratore lamentava di non aver avuto accesso alla documentazione attestante una segnalazione su cui si basava l’addebito. In argomento, corre ricordare che l’art 7 dello Statuto dei lavoratori non prevede nell’ambito del procedimento disciplinare l’obbligo di mettere a disposizione del lavoratore la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, potendo quest’ultimo ottenere in giudizio un ordine di esibizione solo “se la documentazione richiesta e non resa ostensibile, sia necessaria al fine di consentire al lavoratore di apprestare una adeguata difesa”.
Orbene, nel caso all’attenzione del Giudice, è stato correttamente evidenziato come la consegna delle segnalazioni giunte alla Casa di Cura “nulla avrebbe aggiunto alla specificità ed esaustività delle condotte contestate, posto che la lettera di contestazione le ha pedissequamente e rigorosamente riportate, ed il ricorrente è stato pertanto messo in condizione di difendersi in modo completo ed adeguato, di talché alcuna violazione si ravvisa”.
In altre parole, il Tribunale di Cassino, nel rigettare le istanze del lavoratore, ha ritenuto sussistenti i fatti posti alla base del licenziamento ed evidenziato come sia esente da critiche la condotta di parte datoriale che neghi l’accesso ai reclami pervenuti in azienda, una volta che questi siano stati “pedissequamente e rigorosamente” riportati in contestazione.
Concludendo, quindi, rigettando il ricorso del lavoratore con cospicua condanna alle spese.
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