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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Lavoratori fragili
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Lavoratori fragili

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la circolare in commento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha effettuato un intervento chiarificatore sull’art. 26 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, con cui il Legislatore aveva previsto, tra l’altro, che, fino al 30 aprile, per i lavoratori dipendenti pubblici o privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie sarebbe stato equiparato al ricovero ospedaliero.
La Circolare in parola, indirizzata al Ministero della Salute, all’INPS, alla Direzione centrale inclusione sociale e Invalidità Civile, nonché al Coordinamento generale Medico Legale, si concentra sulla definizione di “competenti organi medico legali” ed evidenzia che risultano preposti al rilascio di tali certificazioni sia cd. i medici di base, che i medici convenzionati con il SSN la cui qualificazione giuridica è legalmente riconosciuta. Di tal che le certificazioni di questi medici sono a tutti gli effetti da considerarsi il prodotto dell’esercizio di funzioni pubbliche e, dunque, provenienti da “organismi pubblici”.
Ed infatti, prosegue la circolare, un’interpretazione restrittiva di tale norma comporterebbe la possibilità di rilasciare la certificazione richiesta esclusivamente al servizio di medicina legale delle ASL, con l’effetto di complicare inutilmente “le modalità e le tempistiche di accesso al beneficio, paradossalmente aumentando la circolazione” di soggetti particolarmente esposti al contagio da COVID-19.
Pertanto, alla stregua dell’interpretazione autentica fornita, le aziende saranno tenute a recepire i suddetti certificati medici rilasciati dal cd. medico di base in cui, usualmente, è apposto il codice V07 (persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche).
Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 26 del DL n. 18/2020, il relativo periodo di assenza sarà equiparabile al ricovero ospedaliero di cui all’at. 19 del DL n. 9/2020 e, pertanto, non sarà computabile nel comporto.
Tuttavia, si deve ricordare che, al fine di evitare eccessivi oneri alle aziende legati alla collocazione in malattia dei lavoratori, il legislatore, al co.5 dell’art.26, ha previsto per i datori di lavoro la possibilità di inoltrare domanda all’ente previdenziale, il quale si prenderà carico dei relativi oneri (“in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020”).
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