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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Gli indicatori di un rapporto subordinato dei medici che lavorano in Case di cura
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Gli indicatori di un rapporto subordinato dei medici che lavorano in Case di cura

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23520 del 20 settembre 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Suprema Corte nell’ordinanza in commento, nel rigettare il ricorso proposto da una struttura ospedaliera e, per l’effetto, confermando la Sentenza della Corte di Appello di Roma, riteneva fondate le doglianze di un medico operante in una casa di cura privata che instava per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.
In prima battuta, la Cassazione ha ricordato che, atteso il peculiare rapporto che si istaura tra la struttura privata e il medico, caratterizzato da uno scarsamente apprezzabile assoggettamento del lavoratore alle direttive di parte datoriale, in ragione dell’alto grado di professionalità delle mansioni svolte, è necessario far riferimento a criteri complementari e sussidiari concernenti le concrete modalità di svolgimento del rapporto.
In particolare: “in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, cioè l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere verificata mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice di merito deve individuare attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto”.
Ed infatti, con riferimento ai medici operanti in strutture private, la Corte ha individuato il discrimen tra lavoro subordinato e libera professione sulla base di indici fattuali quali l’inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica e la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, pur tenuto conto che la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se “l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico” con quella dell'impresa, oppure “ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa”.
In particolare la Corte, richiamando la propria Sentenza n. 14573 del 2012, ha evidenziato come la natura subordinata del rapporto di lavoro di un medico possa desumersi dalla natura delle mansioni assegnate al professionista, le quali possono risultare proprie di un rapporto subordinato ove siano prive di autonomo contenuto professionale, giacché interamente predeterminate dai sanitari sopraordinati.
Inoltre, la Corte ha offerto valenza all’organizzazione aziendale, che si concretizza nella predisposizione dei turni da parte dell’azienda, o anche, nell’obbligo di rimettersi alla pianificazione dell'amministrazione della clinica in ordine alla fruizione delle ferie.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha quindi confermato la decisione della Corte d’Appello, la quale, sulla scorta dei criteri enucleati dalla Cassazione, aveva accertato che le prestazioni rese dalla ricorrente erano meramente esecutive delle prescrizioni di altri sanitari sovraordinati, che organizzavano il servizio, i turni, le sostituzioni, comandandola anche in reparti diversi da quello della propria specializzazione. Tale accertamento, ad avviso della Suprema Corte, dà luogo a una figura professionale caratterizzata dall'esercizio di attività proprie della professione medica, ma giuridicamente articolata secondo la figura della subordinazione prevista dall’articolo 2094 del codice civile.
Pur tuttavia, è opportuno evidenziare che tale statuizione risulta in contrasto con quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella nota Sentenza n. 76 del 2015, con cui, tra l’altro, la Consulta rilevava come “l’organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l’obbligo di attenersi alle direttive impartite dal… personale medico non sono indici inequivocabili della subordinazione”.
Tuttavia è d’uopo prendere atto della recente giurisprudenza della Suprema Corte che, sebbene con una ricostruzione non pienamente condivisibile, ha definito i parametri della subordinazione del medico e i relativi confini con il lavoro autonomo.
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