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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

Gli indicatori di un rapporto subordinato dei medici che lavorano in Case di cura
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Gli indicatori di un rapporto subordinato dei medici che lavorano in Case di cura

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23520 del 20 settembre 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Suprema Corte nell’ordinanza in commento, nel rigettare il ricorso proposto da una struttura ospedaliera e, per l’effetto, confermando la Sentenza della Corte di Appello di Roma, riteneva fondate le doglianze di un medico operante in una casa di cura privata che instava per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.
In prima battuta, la Cassazione ha ricordato che, atteso il peculiare rapporto che si istaura tra la struttura privata e il medico, caratterizzato da uno scarsamente apprezzabile assoggettamento del lavoratore alle direttive di parte datoriale, in ragione dell’alto grado di professionalità delle mansioni svolte, è necessario far riferimento a criteri complementari e sussidiari concernenti le concrete modalità di svolgimento del rapporto.
In particolare: “in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, cioè l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere verificata mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice di merito deve individuare attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto”.
Ed infatti, con riferimento ai medici operanti in strutture private, la Corte ha individuato il discrimen tra lavoro subordinato e libera professione sulla base di indici fattuali quali l’inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica e la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, pur tenuto conto che la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se “l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico” con quella dell'impresa, oppure “ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa”.
In particolare la Corte, richiamando la propria Sentenza n. 14573 del 2012, ha evidenziato come la natura subordinata del rapporto di lavoro di un medico possa desumersi dalla natura delle mansioni assegnate al professionista, le quali possono risultare proprie di un rapporto subordinato ove siano prive di autonomo contenuto professionale, giacché interamente predeterminate dai sanitari sopraordinati.
Inoltre, la Corte ha offerto valenza all’organizzazione aziendale, che si concretizza nella predisposizione dei turni da parte dell’azienda, o anche, nell’obbligo di rimettersi alla pianificazione dell'amministrazione della clinica in ordine alla fruizione delle ferie.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha quindi confermato la decisione della Corte d’Appello, la quale, sulla scorta dei criteri enucleati dalla Cassazione, aveva accertato che le prestazioni rese dalla ricorrente erano meramente esecutive delle prescrizioni di altri sanitari sovraordinati, che organizzavano il servizio, i turni, le sostituzioni, comandandola anche in reparti diversi da quello della propria specializzazione. Tale accertamento, ad avviso della Suprema Corte, dà luogo a una figura professionale caratterizzata dall'esercizio di attività proprie della professione medica, ma giuridicamente articolata secondo la figura della subordinazione prevista dall’articolo 2094 del codice civile.
Pur tuttavia, è opportuno evidenziare che tale statuizione risulta in contrasto con quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella nota Sentenza n. 76 del 2015, con cui, tra l’altro, la Consulta rilevava come “l’organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l’obbligo di attenersi alle direttive impartite dal… personale medico non sono indici inequivocabili della subordinazione”.
Tuttavia è d’uopo prendere atto della recente giurisprudenza della Suprema Corte che, sebbene con una ricostruzione non pienamente condivisibile, ha definito i parametri della subordinazione del medico e i relativi confini con il lavoro autonomo.
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