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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Il dipendente può criticare aspramente l’Azienda, purché non diffami
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Il dipendente può criticare aspramente l’Azienda, purché non diffami

Cassazione Civile Sezione Lavoro n. 11645/18 del 14 maggio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso del ricorso presentato da una lavoratrice licenziata per aver inviato diverse e-mail ai propri superiori, esponendo rimostranze relative alla propria attività lavorativa, dai toni e dai contenuti ritenuti offensivi e denigratori da parte del datore di lavoro.
Il ricorso veniva accolto dal Giudice delle prime cure ed il licenziamento veniva annullato, dando luogo alla tutela reintegratoria. La pronuncia veniva confermata anche in appello, poiché il contenuto aspramente critico delle e-mail inviate della dipendente, veniva attribuito ad una tensione individuale scaturente da un precedente giudizio in itinere tra la dipendente e la società datrice, relativo alle mansioni ed alle differenze retributive.
La reintegrazione è stata confermata anche dalla Suprema Corte, la quale ha ritenuto che la condotta della lavoratrice non fosse esorbitante rispetto il diritto di critica, sussumibile nella libertà di espressione che gode di tutela costituzionale.
Il Giudice di legittimità ha ritenuto che la critica mossa da un dipendente, per quanto aspra, non possa essere occasione di licenziamento per giusta causa, in quanto portata alla società datrice senza utilizzare termini offensivi o comunque inappropriati.
La sentenza in commento, benché sfavorevole a parte datoriale, offre la possibilità di enunciare in estrema sintesi i limiti del diritto di critica del prestatore di lavoro e i relativi confini dell’insubordinazione.
Invero, la Corte ha sottolineato che le rimostranze poste da un lavoratore non possono tradursi in un atto diffamatorio e ingiurioso, tale da compromettere il vincolo fiduciario e da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (Cfr. Cass. Sez. Lav. 10511/1998).
Inoltre, è utile sottolineare come la Suprema Corte non abbia effettuato una netta distinzione tra la comunicazione privata avvenuta nel caso di specie e la divulgazione pubblica di contenuti potenzialmente diffamatori.
Pertanto, si ritiene che il vulnus della lesione della reputazione di un’impresa o dei suoi dirigenti, non sia da ricondurre alla ipotizzabile diffusione su larga scala del contenuto, bensì alla potenzialità offensiva dello stesso che occorrerà valutare concretamente in base alle circostanze specifiche del caso.
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