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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Garanzia dei Lea e limiti all'intervento delle Regioni in Piano di rientro
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Garanzia dei Lea e limiti all'intervento delle Regioni in Piano di rientro

Corte costituzionale, sentenza n. 117/2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico della Sede nazionale

Le Regioni in piano di rientro sanitario non si possono sovrapporre legislativamente e amministrativamente alle funzioni commissariali, ma devono limitarsi a compiti di impulso e vigilanza per la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza e a una trasparente e corretta trasposizione delle entrate e degli oneri finanziari per la sanità nel bilancio regionale, secondo i canoni previsti dall’art. 20 del d. lgs. n. 118/2011, norma che prevede la trasparente esposizione nel bilancio regionale delle risorse, degli interventi, degli oneri e delle entrate fiscali inerenti lo svolgimento del servizio.

Si è espressa in tal senso la Corte costituzionale con la sentenza n. 117/2018 (allegata), che dichiara l'illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 4, lettere a), b) e c), 8, 10 e 30, della legge della Regione Campania 31 marzo 2017, n. 10, recante «Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017».

Le disposizioni in questione prevedevano, infatti, una serie di misure (ad esempio convenzioni volte a consentire l’utilizzo di spazi ospedalieri) finalizzate ad integrare i Lea, mediante l’incremento di prestazioni sanitarie aggiuntive a quelle già erogate in ambito regionale. Secondo la Corte costituzionale, tuttavia, tali misure interferivano con l’attività del Commissario ad acta e con l’attuazione del piano di rientro, inserendo norme integrative e non conformi al dettato del suddetto piano.
La Corte ha quindi precisato quali sono i limiti entro cui può operare la Regione durante la fase finalizzata al riequilibrio strutturale della finanza sanitaria: in primo luogo, la competenza esclusiva del legislatore statale nella determinazione dei Lea (ex art. 117, comma 2, lettera m), Cost.), nella fattispecie in esame, inscindibilmente collegata al principio della copertura di cui all’art. 81, comma 3, Cost., e ai presupposti del potere sostitutivo ex art. 120, secondo comma, Cost.; in seconda battuta, l’espresso divieto, per le Regioni commissariate, di estendere la spesa sanitaria oltre i Lea contenuti nel piano di rientro e nelle determinazioni attuative del Commissario.

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