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Garanzia dei Lea e limiti all'intervento delle Regioni in Piano di rientro
Corte costituzionale, sentenza n. 117/2018
Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico della Sede nazionale
Le Regioni in piano di rientro sanitario non si possono sovrapporre legislativamente e amministrativamente alle funzioni commissariali, ma devono limitarsi a compiti di impulso e vigilanza per la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza e a una trasparente e corretta trasposizione delle entrate e degli oneri finanziari per la sanità nel bilancio regionale, secondo i canoni previsti dall’art. 20 del d. lgs. n. 118/2011, norma che prevede la trasparente esposizione nel bilancio regionale delle risorse, degli interventi, degli oneri e delle entrate fiscali inerenti lo svolgimento del servizio.
Si è espressa in tal senso la Corte costituzionale con la sentenza n. 117/2018 (allegata), che dichiara l'illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 4, lettere a), b) e c), 8, 10 e 30, della legge della Regione Campania 31 marzo 2017, n. 10, recante «Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017».
Le disposizioni in questione prevedevano, infatti, una serie di misure (ad esempio convenzioni volte a consentire l’utilizzo di spazi ospedalieri) finalizzate ad integrare i Lea, mediante l’incremento di prestazioni sanitarie aggiuntive a quelle già erogate in ambito regionale. Secondo la Corte costituzionale, tuttavia, tali misure interferivano con l’attività del Commissario ad acta e con l’attuazione del piano di rientro, inserendo norme integrative e non conformi al dettato del suddetto piano.
La Corte ha quindi precisato quali sono i limiti entro cui può operare la Regione durante la fase finalizzata al riequilibrio strutturale della finanza sanitaria: in primo luogo, la competenza esclusiva del legislatore statale nella determinazione dei Lea (ex art. 117, comma 2, lettera m), Cost.), nella fattispecie in esame, inscindibilmente collegata al principio della copertura di cui all’art. 81, comma 3, Cost., e ai presupposti del potere sostitutivo ex art. 120, secondo comma, Cost.; in seconda battuta, l’espresso divieto, per le Regioni commissariate, di estendere la spesa sanitaria oltre i Lea contenuti nel piano di rientro e nelle determinazioni attuative del Commissario.