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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Al termine del periodo di malattia prolungatosi per oltre 60 giorni, il lavoratore è comunque tenuto a presentarsi in servizio
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Al termine del periodo di malattia prolungatosi per oltre 60 giorni, il lavoratore è comunque tenuto a presentarsi in servizio

Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 29756 del 12 ottobre 2022

La recente pronuncia in commento affronta il caso di una lavoratrice che veniva licenziata per giusta causa a seguito di una prolungata assenza ingiustificata dal lavoro. Nello specifico, la ex dipendente, dopo un periodo di assenza per malattia di oltre 60 giorni, - non essendo stata convocata per la visita di idoneità - non si era più presentata al lavoro, senza tuttavia inviare alcun certificato o giustificazione. Sia in primo che in secondo grado veniva rigettata la richiesta di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice all'esito di procedura disciplinare fondata sull'assenza ingiustificata. Di tal che la predetta ricorreva in Cassazione, assumendo che la Corte di Appello avesse errato poiché, essendo la visita di idoneità alla mansione successiva ad una assenza dal lavoro per malattia di oltre 60 giorni (lett. e-ter co. 2 art. 41 D.Lgs. 81/2008) prevista per legge a “cura e spese” del datore (co. 4 art. 41 D.Lgs. 81/2008), lo stesso avrebbe dovuto provvedere a convocarla per lo svolgimento della stessa e che, fino a tale momento, la lavoratrice fosse legittimata a non presentarsi a lavoro.

La Suprema Corte ha dichiarato la doglianza infondata, confermando che la previsione legale per cui il lavoratore assente per malattia per oltre 60 giorni debba essere sottoposto -al rientro- a visita di idoneità, non permette a quest'ultimo di restare assente sino alla convocazione, essendo al contrario suo preciso onere quello di ripresentarsi al lavoro appena cessata la malattia.

La stessa Corte ha quindi rimarcato un suo precedente indirizzo, secondo il quale il mancato svolgimento della visita per l'adibizione del lavoratore alle stesse mansioni svolte in precedenza potrebbe ammettere il rifiuto dal lavoratore - in autotutela ai sensi dell'art 1460 cod. civ. - a svolgere tali mansioni, ma non a ripresentarsi al lavoro “ben potendo il datore di lavoro disporre, nell’attesa della visita medica, l’eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell’impresa […]”.

Per tali motivi dunque gli Ermellini hanno confermato la piena legittimità del licenziamento.

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