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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

Sottrarre dati dal computer aziendale può comportare il licenziamento
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Sottrarre dati dal computer aziendale può comportare il licenziamento

Corte di Cassazione Sez. Lavoro - Sentenza n. 33809/2021 del 12.11.2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di un dirigente con mansioni di direttore commerciale, il quale, dopo essersi dimesso, aveva restituito il pc aziendale, previamente cancellando e asportando dati di contenuto lavorativo (e-mail, numeri di telefono, informazioni su prodotti e metodi di produzioni).

L’azienda, tramite tecnico informatico, riusciva a recuperare la password del dirigente e, avuto accesso all’hard disk del computer, appurava che l’ex dipendente si era appropriato di informazioni aziendali riservate per diffonderle a terzi. Accertati i fatti, la società conveniva in giudizio l’ex dipendente, proponendo nei suoi confronti domanda di risarcimento danni. Si costituiva il lavoratore, eccependo l’inutilizzabilità delle conversazioni poiché – a suo dire - illegittimamente acquisite dalla società datrice sul suo account privato Skype, ciò in violazione della segretezza della corrispondenza e pure della password personale di accesso del lavoratore.

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda datoriale, mentre la Corte d’appello riformava la sentenza sul presupposto che la società avesse prodotto prove non utilizzabili (messaggi privati), perché acquisite in violazione del diritto alla riservatezza e alla segretezza della corrispondenza.

Posta la questione al vaglio della Suprema Corte, quest’ultima cassava la pronuncia in appello, con rinvio alla Corte territoriale, precisando innanzitutto come “la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dall'art. 9, lett. a) e d) I. 675/1996, sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa (Cass. 11 febbraio 2009, n. 3358; così pure, ai sensi degli artt. 4 e 11 d.lg. 196/2003 applicabili ratione temporis; Cass. B febbraio 2011, n. 3033)”.

Sebbene, quindi, l’art. 4 della legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) ponga garanzie ben precise per il controllo dei lavoratori, il datore di lavoro può verificare la messaggistica privata dell’ex dipendente in tutte le ipotesi di controllo difensivo senza incorrere nella violazione del diritto alla privacy e produrre in giudizio documenti contenenti dati personali dell’ex dipendente, prevalendo il diritto di difesa su quello di inviolabilità della corrispondenza.

Accertata dunque la legittimità della condotta del datore, la Corte sanciva quindi che, qualora il lavoratore cancelli i dati aziendali, lede il patrimonio dell’azienda commettendo un illecito civile da cui deriva il diritto del datore di lavoro di procedere con la richiesta di risarcimento danni, integrando peraltro l’ipotesi del reato di danneggiamento informazioni, dati e programmi informatici (anche se la cancellazione non è definitiva), come previsto dall’art. 635 bis del Codice penale.

Gli Ermellini precisavano infine, sebbene non fosse oggetto della questione posta al loro esame, come “la distruzione da parte del dipendente di beni aziendali, quali appunto quelli memorizzati nel personal computer” costituisce “condotta integrante violazione dei doveri di fedeltà e di diligenza, tale da costituire giusta causa di licenziamento (Cass. 14 maggio 2015 n. 9900)”.

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