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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

Le novità sul lavoro della settimana
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Le novità sul lavoro della settimana

Sicurezza sul lavoro, Reddito di cittadinanza, appalti

David Trotti, Consulente della Sede nazionale

MEDICO COMPETENTE: UN RIEPILOGO SUI REQUISITI DELLA NORMATIVA
Con Interpello n.7/2019 il Ministero del Lavoro si pronuncia sull’obbligo inerenti ai medici, nel caso specifico, del corpo di Polizia, relativamente all’invio dell’autodichiarazione relativa al possesso dei titoli e requisiti per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti. Il Ministero del lavoro specifica che per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e dei requisiti dell’aggiornamento ECM, come previsto dall’art.25 del decreto legislativo n.81/2008. Si ricorda che nel decreto sopra citato sono poi riportati i titoli e i requisiti necessari allo svolgimento di funzione di medico competente, nonché le modalità di partecipazione alla formazione e aggiornamento. La possibilità di svolgere o meno l’attività è subordinata all’obbligo di iscrizione dell’elenco dei medici competenti istituto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL REDDITO DI CITTADINANZA: IL RUOLO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO
La circolare n.3/2019 dell’ANPAL fornisce le prime istruzioni operative per l’attuazione da parte dei centri per l’impiego delle disposizioni relative al reddito di cittadinanza. Nella circolare sono definite le modalità di sottoscrizione del patto di lavoro, la definizione di “congruità” relativamente all’offerta di lavoro e il regime sanzionatorio in caso nel caso dei precettori di NAsPI, mancata effettuazione della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità), partecipazione alle iniziative formative o di riqualificazione, nonché il rifiuto di aderire ai progetti di utilità collettiva.

DEBITI CONTRIBUTIVI E RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE
Con parere n.943/2019 l’INL si pronuncia sulla responsabilità solidale del committente per debiti contributivi, con riferimento alle recenti pronunce della Corte di Cassazione. Nello specifico la Corte ha affermato che il regime decadenziale dei due anni previsto dall’art. 29, comma 2 del D.Lgs. n.276/2003 trova applicazione esclusivamente all’azione esperita dal lavoratore. La Corte argomenta partendo dalla considerazione, consolidata in giurisprudenza, secondo cui il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, per quanto connessi, sono tra loro distinti, atteso che l’obbligazione contributiva, facente capo all’INPS, a differenza di quella retributiva, deriva dalla legge, ha natura pubblicistica e risulta pertanto indisponibile. L’INL, in conclusione, specifica che il termine decadenziale di due anni riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all'azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva.
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