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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

Jobs Act. No alla reintegra se il patto di prova è nullo
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Jobs Act. No alla reintegra se il patto di prova è nullo

Tribunale di Milano – Sezione lavoro sentenza n. 730 dell’08 aprile 2017

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Il Tribunale di Milano, nella pronuncia oggi in commento ha affrontato il caso di una dipendente, assunta successivamente al 7 marzo 2015, nei confronti della quale trovava applicazione la disciplina del c.d. contratto di lavoro a tutele crescenti, introdotta dal D.lgs 4 marzo 2015, n. 23, la quale aveva richiesto di accertare la nullità del patto di prova con consequenziale reintegra sul posto di lavoro.
Com’è noto, il patto di prova, per oramai pacifica giurisprudenza, per essere valido deve contenere l’indicazione specifica delle mansioni che sono oggetto della prova, che può essere realizzata mediante rinvii al sistema classificatorio della contrattazione collettiva, purché vi siano riferimenti specifici che tengano conto della categoria, qualifica o livello professionale del singolo, contenuti nel contratto di lavoro. Ciò, al fine di poter determinare nel dettaglio quali saranno le mansioni che il neoassunto andrà a svolgere e, conseguentemente, permettere sia al dipendente, sia al datore di lavoro chiarezza sulle mansioni che formeranno oggetto della prova.
Nel caso in oggetto, il Tribunale di Milano ha ritenuto nullo il patto di prova poiché, appunto, privo “di specifica indicazione, in forma scritta, delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto”, essendovi la sola indicazione del ruolo della lavoratrice, ossia Analyst Consultant; formulazione che, a parere del giudice di merito, “è in sé priva di contenuto specifico, soprattutto in assenza di qualsivoglia ulteriore indicazione sull’area di operatività della lavoratrice”, andando dunque ad esaminare la tutela da applicare ed ossia se quella reintegratoria ovvero indennitaria.
Orbene, se per i rapporti instauratisi prima dell’introduzione del Jobs Act (ed ossia in epoca antecedente il 7 marzo 2015), la giurisprudenza è stata concorde nel ritenere che il patto di prova nullo comportasse la reintegra del lavoratore sul posto di lavoro, meno chiaro è quale sia il regime concretamente applicabile al licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova viziato da nullità per i lavoratori a cui si applica il Jobs Act.
Ed infatti secondo alcune sentenze, come quelle del Tribunale di Torino del 16/09/2016 e del Tribunale di Milano del 3/11/2016, sarebbe applicabile, a questa specifica ipotesi di illegittimità del licenziamento, la tutela reintegratoria, trattandosi di “licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore”.
Pur tuttavia, il Tribunale di Milano, ribaltando la giurisprudenza formatasi sul punto, con la pronuncia che ci occupa, è giunto invece ad una diversa conclusione, ritenendo inapplicabile la tutela reintegratoria, prevista dal comma 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 23/2015, e applicando invece la tutela indennitaria, prevista dal comma 1. Il Giudice lombardo ha affermato che il licenziamento intimato per mancato superamento della prova viziata da nullità non può essere assimilato al licenziamento per giusta causa, di cui sia stata dimostrata l'insussistenza del fatto materiale, poiché il mancato superamento della prova non integra né presuppone necessariamente una condotta disciplinarmente rilevante (anche quando sia legato alle valutazioni aziendali circa le qualità professionali, il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione). Il Tribunale ha quindi ritenuto che, in presenza di un patto di prova nullo, il recesso motivato con riferimento al mancato superamento della prova sia “meramente ingiustificato”, al pari del licenziamento intimato in assenza di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo o soggettivo. Il Giudice ha quindi dichiarato estinto il rapporto di lavoro e ha condannato la Società al pagamento di quattro mensilità di retribuzione in ragione della anzianità di servizio del lavoratore, inferiore a due anni.
La soluzione da ultimo prospettata rappresenta, di certo, il punto d’arrivo di un lungo processo interpretativo che si pone chiaramente in rapporto di prossimità con l’intenzione prima ricercata dal legislatore con il Jobs Act, fornendo alla tutela risarcitoria il protagonismo promosso dal legislatore del 2015.
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