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Lavoro agile e congedo straordinario
Art. 5 del DL n. 111 dell'8 settembre 2020
Sonia Gallozzi, Consulente giuslavoristico della Sede nazionale
In data 8 settembre u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 111/2020 con il Legislatore, nel disciplinare la ripresa dell’attività didattica, ha inserito una misura destinata ad avere importanti risvolti nel mondo del lavoro durante il periodo emergenziale.
Ed infatti, l’art. 5 rubricato “Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici” prevede espressamente “un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico”.
In altre parole, detto articolato dispone, fino al 31 dicembre 2020, due benefici per i lavoratori che siano genitori di figli conviventi che non abbiano ancora compiuto quattordici anni e che siano stati posti in quarantena dalla ASL a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico: il primo per i dipendenti la cui attività lavorativa sia compatibile con il versamento della prestazione in modalità lavoro agile, i quali potranno attivare lo smart working per tutto (o in parte) il periodo di quarantena del figlio; ove, invece, la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei due genitori, alternativamente, potrà optare per un congedo straordinario, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione calcolata secondo quanto previsto per l’indennità di maternità di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 151 del 2001 ad esclusione delle disposizioni di cui al co.2 del predetto articolo, ovvero del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Tuttavia, ai sensi del co. 4 dell’articolo in parola, i predetti benefici non potranno essere goduti da entrambi i genitori congiuntamente. Pertanto, la domanda in tal senso da parte di un dipendente potrà trovare accoglimento solo ove questo dimostri che l’altro genitore non versi la prestazione (anche ad altro titolo) in modalità agile o comunque risulti occupato in un’attività lavorativa.
Alla stregua di quanto sopra, pare necessario che il genitore - dipendente presenti all’azienda, nell’atto di formulare una richiesta di congedo o di collocazione in smart working, i seguenti documenti:
- Provvedimento con cui il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente dispone la quarantena a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico;
- Autocertificazione con cui il dipendente dichiari: di essere genitore di un minore di anni 14 convivente posto in quarantena all’esito di un contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico; che l’altro genitore sia occupato in un’attività lavorativa e che non svolga, anche ad altro titolo, l’attività in modalità agile.