Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Il ruolo di Aiop nella formazione continua

di Gabriele Pelissero - La formazione, soprattutto quella di rango ECM, si conferma come un'opportunità che può portare gli operatori ad innalzare i livelli qualitativi delle proprie prestazioni e performance complessive delle strutture nelle quali prestano Ia propria attività, oltre che a ridurre drasticamente i rischi connessi con l'opera quotidiana al servizio dei pazienti. L'apporto della formazione continua in medicina resta fondamentale e lo sforzo posto in essere dalla Commissione Nazionale, anche nell'organizzazione dei Forum annuali, tende a fornire a tutti gli attori del sistema (strutture, Provider, organismi istituzionali) gli strumenti più idonei per valorizzarne iI ruolo e l'importanza in un ambito così particolare e delicato.

RSS
First222324252627282931

Notizie Aiop Nazionale

Lavoro agile e congedo straordinario
3207

Lavoro agile e congedo straordinario

Art. 5 del DL n. 111 dell'8 settembre 2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavoristico della Sede nazionale

In data 8 settembre u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 111/2020 con il Legislatore, nel disciplinare la ripresa dell’attività didattica, ha inserito una misura destinata ad avere importanti risvolti nel mondo del lavoro durante il periodo emergenziale.

Ed infatti, l’art. 5 rubricato “Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici” prevede espressamente “un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico”.

In altre parole, detto articolato dispone, fino al 31 dicembre 2020, due benefici per i lavoratori che siano genitori di figli conviventi che non abbiano ancora compiuto quattordici anni e che siano stati posti in quarantena dalla ASL a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico: il primo per i dipendenti la cui attività lavorativa sia compatibile con il versamento della prestazione in modalità lavoro agile, i quali potranno attivare lo smart working per tutto (o in parte) il periodo di quarantena del figlio; ove, invece, la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei due genitori, alternativamente, potrà optare per un congedo straordinario, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione calcolata secondo quanto previsto per l’indennità di maternità di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 151 del 2001 ad esclusione delle disposizioni di cui al co.2 del predetto articolo, ovvero del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Tuttavia, ai sensi del co. 4 dell’articolo in parola, i predetti benefici non potranno essere goduti da entrambi i genitori congiuntamente. Pertanto, la domanda in tal senso da parte di un dipendente potrà trovare accoglimento solo ove questo dimostri che l’altro genitore non versi la prestazione (anche ad altro titolo) in modalità agile o comunque risulti occupato in un’attività lavorativa.

Alla stregua di quanto sopra, pare necessario che il genitore - dipendente presenti all’azienda, nell’atto di formulare una richiesta di congedo o di collocazione in smart working, i seguenti documenti:

- Provvedimento con cui il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente dispone la quarantena a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico;
- Autocertificazione con cui il dipendente dichiari: di essere genitore di un minore di anni 14 convivente posto in quarantena all’esito di un contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico; che l’altro genitore sia occupato in un’attività lavorativa e che non svolga, anche ad altro titolo, l’attività in modalità agile.

Previous Article Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie
Next Article Oltre 20 anni nel settore della Formazione professionale
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top