Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Io candidata alla presidenza della Regione Siciliana? No grazie, scelgo la sanità

Intervista al Vice Presidente Aiop, Barbara Cittadini

Barbara Cittadini ha deciso di resistere al fascino della politica e ha rifiutato, seppur dicendosi lusingata, la proposta di candidarsi a Presidente della Regione siciliana alla prossima tornata elettorale di novembre. Ha preferito restare al servizio dell’assistenza e delle cure ai siciliani, per dare un contributo concreto al miglioramento del sistema Salute.

Lo stigma contro la sanità privata accreditata: un caso tutto italiano

Da Sanità24, portale de IlSole24ore

In tutta Europa i grandi sistemi di welfare sanitario da decenni hanno sviluppato modelli pluralistici nella produzione ed erogazione delle prestazioni. Anche i più rigidi sistemi di tipo Beveridge utilizzano al proprio interno sempre più frequentemente gestori di attività ambulatoriali e ospedaliere di diritto privato, mentre paesi con sistemi di tipo Bismarck, come Germania e Olanda, hanno scelto da tempo di assicurare ai propri cittadini l' universalità e l' accessibilità delle cure utilizzando esclusivamente assicuratori privati (Olanda) o avviando un imponente piano di privatizzazione della gestione della rete ospedaliera (Germania).

RSS
First2223242527293031

Notizie Aiop Nazionale

Sulla struttura grava l’onere di provare l’esclusiva responsabilità del medico
4632

Sulla struttura grava l’onere di provare l’esclusiva responsabilità del medico

Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., con l’Ordinanza n. 24167 del 27 settembre 2019

Francesca Gardini, Ufficio giuridico della Sede nazionale

La Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., con l’Ordinanza n. 24167 del 27 settembre 2019 in commento, nel cassare la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1135 del 30 aprile 2018, ha accolto il ricorso presentato dagli eredi di un medico chirurgo che, ritenuto, in primo grado, responsabile del danno cagionato ad un paziente a seguito della non corretta esecuzione di un intervento chirurgico presso una struttura sanitaria, era stato condannato, in solido con la struttura stessa, a risarcire i danni patiti dal paziente e, per effetto della sentenza di secondo grado, a rifondere la struttura di quanto da questa versato, a titolo di risarcimento, al paziente medesimo.
La Corte di Appello, con la sentenza impugnata sopra richiamata riteneva che, accertata in primo grado la responsabilità del medico, non avendo lo stesso adeguatamente individuato il profilo di responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria, doveva essere accolta l’istanza di regresso presentata dalla struttura anche per l’intero ammontare che la stessa, ai sensi dell’art. 1228 c.c., era stata condannata a pagare in primo grado. Gli eredi del medico, a fronte della predetta decisione, ritenevano, invece, che la Corte di Appello avesse violato la regola sulla distribuzione degli oneri probatori, avendo posto in capo al de cuius l’onere di provare in cosa consistesse la corresponsabilità della struttura sanitaria, e, pertanto, presentavano ricorso per cassazione.
La Corte Suprema, chiamata a decidere sul ricorso sopradetto, con l’Ordinanza citata, statuiva, in materia di responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria, il seguente principio di diritto: laddove la struttura sanitaria sostenga che i danni patiti dal paziente, a seguito della non corretta esecuzione di un intervento chirurgico, non siano imputabili a sue mancanze tecnico organizzative, ma esclusivamente all’imperizia del chirurgo che ha eseguito l’operazione, deve - agendo in garanzia impropria e chiedendo di essere tenuta indenne di quanto eventualmente sia condannata a pagare nei confronti del paziente danneggiato, ed in regresso nei confronti del chirurgo - provare l’esclusiva responsabilità del medico. In altre parole, affinché nei rapporti tra struttura e medico si accerti l’esclusiva responsabilità di quest’ultimo nella causazione del danno, è sulla struttura – che agisce in regresso a fronte di una responsabilità solidale – che grava l’onere di provare l’esclusiva responsabilità del medico. Non può, infatti, ad avviso della Corte, gravare su quest’ultimo l’onere di individuare precise cause di responsabilità della struttura sanitaria in virtù delle quali debba essere, in tutto o in parte, respinta l’azione di regresso della struttura medesima.
Previous Article Programmi per l’educazione continua dei professionisti sanitari
Next Article Solo la violazione manifesta del repêchage comporta la reintegra
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top