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Notizie dalla Liguria

L'eco sulla stampa dell'appello Aiop rivolto a Matteo Renzi e a Beatrice Lorenzin

A seguito dell'invio del comunicato stampa che riportava la posizione espressa dal Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, in merito alla proposta avanzata dalle Regioni che conterrebbe un taglio di 350 milioni di euro all'ospedalità privata accreditata, vi riportiamo di seguito la raccolta di tutti gli articoli usciti sino ad oggi sulle principali testate nazionali e regionali e suoi principali siti online.

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

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Notizie Aiop Nazionale

Sulla struttura grava l’onere di provare l’esclusiva responsabilità del medico
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Sulla struttura grava l’onere di provare l’esclusiva responsabilità del medico

Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., con l’Ordinanza n. 24167 del 27 settembre 2019

Francesca Gardini, Ufficio giuridico della Sede nazionale

La Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., con l’Ordinanza n. 24167 del 27 settembre 2019 in commento, nel cassare la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1135 del 30 aprile 2018, ha accolto il ricorso presentato dagli eredi di un medico chirurgo che, ritenuto, in primo grado, responsabile del danno cagionato ad un paziente a seguito della non corretta esecuzione di un intervento chirurgico presso una struttura sanitaria, era stato condannato, in solido con la struttura stessa, a risarcire i danni patiti dal paziente e, per effetto della sentenza di secondo grado, a rifondere la struttura di quanto da questa versato, a titolo di risarcimento, al paziente medesimo.
La Corte di Appello, con la sentenza impugnata sopra richiamata riteneva che, accertata in primo grado la responsabilità del medico, non avendo lo stesso adeguatamente individuato il profilo di responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria, doveva essere accolta l’istanza di regresso presentata dalla struttura anche per l’intero ammontare che la stessa, ai sensi dell’art. 1228 c.c., era stata condannata a pagare in primo grado. Gli eredi del medico, a fronte della predetta decisione, ritenevano, invece, che la Corte di Appello avesse violato la regola sulla distribuzione degli oneri probatori, avendo posto in capo al de cuius l’onere di provare in cosa consistesse la corresponsabilità della struttura sanitaria, e, pertanto, presentavano ricorso per cassazione.
La Corte Suprema, chiamata a decidere sul ricorso sopradetto, con l’Ordinanza citata, statuiva, in materia di responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria, il seguente principio di diritto: laddove la struttura sanitaria sostenga che i danni patiti dal paziente, a seguito della non corretta esecuzione di un intervento chirurgico, non siano imputabili a sue mancanze tecnico organizzative, ma esclusivamente all’imperizia del chirurgo che ha eseguito l’operazione, deve - agendo in garanzia impropria e chiedendo di essere tenuta indenne di quanto eventualmente sia condannata a pagare nei confronti del paziente danneggiato, ed in regresso nei confronti del chirurgo - provare l’esclusiva responsabilità del medico. In altre parole, affinché nei rapporti tra struttura e medico si accerti l’esclusiva responsabilità di quest’ultimo nella causazione del danno, è sulla struttura – che agisce in regresso a fronte di una responsabilità solidale – che grava l’onere di provare l’esclusiva responsabilità del medico. Non può, infatti, ad avviso della Corte, gravare su quest’ultimo l’onere di individuare precise cause di responsabilità della struttura sanitaria in virtù delle quali debba essere, in tutto o in parte, respinta l’azione di regresso della struttura medesima.
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