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Notizie dalla Liguria

L'eco sulla stampa dell'appello Aiop rivolto a Matteo Renzi e a Beatrice Lorenzin

A seguito dell'invio del comunicato stampa che riportava la posizione espressa dal Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, in merito alla proposta avanzata dalle Regioni che conterrebbe un taglio di 350 milioni di euro all'ospedalità privata accreditata, vi riportiamo di seguito la raccolta di tutti gli articoli usciti sino ad oggi sulle principali testate nazionali e regionali e suoi principali siti online.

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

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Notizie Aiop Nazionale

Danni da emotrasfusione. Da quando decorre la prescrizione per il risarcimento
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Danni da emotrasfusione. Da quando decorre la prescrizione per il risarcimento

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2665 del 5 febbraio 2018

Antonio Irranca

Con il provvedimento n. 2665 del 5 febbraio 2018 (allegato), la Corte di Cassazione ha ribadito l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa per cui nei casi di danni da emotrasfusione infetta il termine della prescrizione del diritto (dies a quo) decorre non oltre la data di richiesta di risarcimento del danno.
Il provvedimento scaturisce dalla richiesta risarcitoria avanzata da una donna, nei confronti del Ministero della salute e dall’Azienda Ospedaliera, che a seguito di analisi del sangue nel 1992 scopre di essere positiva al virus HCV-AB con conseguente fibroplasia retro-ventale.
Solo nel 2001 la commissione medica all’uopo investita della questione afferma il nesso eziologico tra la malattia e la trasfusione di sangue infetto che fu necessario praticarle alla nascita avvenuta prematuramente.

Mentre il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, dopo, hanno rigettato le istanze attoree per intervenuta prescrizione del diritto, in quanto hanno ritenuto la natura del rapporto tra la paziente ed il Ministero e l’Azienda di tipo extracontrattuale, la Suprema Corte ha affermato che solo nei confronti del Ministero potevano censurarsi le rimostranze della donna per intervenuta prescrizione, ma non nei confronti dell’Azienda essendo il rapporto di tipo contrattuale (il c.d. contratto di spedalità). La differenza tra la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ha importante rilevanza in tema di prescrizione: quella contrattuale, la quale si fonda sul rapporto tra i soggetti (come ad esempio il contratto) ha la sua fonte nell’art. 1218 c.c. ed è soggetta al termine di cinque anni, mentre per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. il termine prescrizionale è maggiore ed è di dieci anni proprio per il fatto che tra i soggetti non vi è alcun rapporto.

Dunque, al momento della notifica della vocatio in ius, volendo prendere come riferimento per il decorrere del termine la data di avvenuta scoperta della malattia (1992) la paziente aveva ancora il diritto, non prescritto, di agire contro l’AO.
Detto questo, ad ogni modo, gli Ermellini hanno ribadito come il dies a quo non siail giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno” ma è il momento in cui si aziona la domanda risarcitoria sul presupposto che “la data di presentazione della domanda di indennizzo integra le condizioni richieste per consentire al soggetto danneggiato non un qualunque sospetto sulle possibili cause della malattia, ma una certezza in merito alla percezione della medesima e al nesso causale tra la malattia stessa ed i fatti che la hanno generata”.

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