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Notizie dalla Liguria

Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop

C'era un errore di calcolo e la riduzione incideva solo sui privati. Secondo il Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, Barbara Cittadini: "Registro, non senza soddisfazione, la sentenza del Tar. Mi auguro che possa costituire presupposto e nuova base per la programmazione della rete ospedaliera regionale. Affinché questa possa, finalmente, essere impostata su una reale e virtuosa collaborazione tra amministrazione e operatori del settore ed abbia come unico obiettivo quello di garantire ai siciliani un sistema sanitario efficiente e di qualità".

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti.
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Notizie Aiop Nazionale

Danni da emotrasfusione. Da quando decorre la prescrizione per il risarcimento
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Danni da emotrasfusione. Da quando decorre la prescrizione per il risarcimento

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2665 del 5 febbraio 2018

Antonio Irranca

Con il provvedimento n. 2665 del 5 febbraio 2018 (allegato), la Corte di Cassazione ha ribadito l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa per cui nei casi di danni da emotrasfusione infetta il termine della prescrizione del diritto (dies a quo) decorre non oltre la data di richiesta di risarcimento del danno.
Il provvedimento scaturisce dalla richiesta risarcitoria avanzata da una donna, nei confronti del Ministero della salute e dall’Azienda Ospedaliera, che a seguito di analisi del sangue nel 1992 scopre di essere positiva al virus HCV-AB con conseguente fibroplasia retro-ventale.
Solo nel 2001 la commissione medica all’uopo investita della questione afferma il nesso eziologico tra la malattia e la trasfusione di sangue infetto che fu necessario praticarle alla nascita avvenuta prematuramente.

Mentre il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, dopo, hanno rigettato le istanze attoree per intervenuta prescrizione del diritto, in quanto hanno ritenuto la natura del rapporto tra la paziente ed il Ministero e l’Azienda di tipo extracontrattuale, la Suprema Corte ha affermato che solo nei confronti del Ministero potevano censurarsi le rimostranze della donna per intervenuta prescrizione, ma non nei confronti dell’Azienda essendo il rapporto di tipo contrattuale (il c.d. contratto di spedalità). La differenza tra la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ha importante rilevanza in tema di prescrizione: quella contrattuale, la quale si fonda sul rapporto tra i soggetti (come ad esempio il contratto) ha la sua fonte nell’art. 1218 c.c. ed è soggetta al termine di cinque anni, mentre per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. il termine prescrizionale è maggiore ed è di dieci anni proprio per il fatto che tra i soggetti non vi è alcun rapporto.

Dunque, al momento della notifica della vocatio in ius, volendo prendere come riferimento per il decorrere del termine la data di avvenuta scoperta della malattia (1992) la paziente aveva ancora il diritto, non prescritto, di agire contro l’AO.
Detto questo, ad ogni modo, gli Ermellini hanno ribadito come il dies a quo non siail giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno” ma è il momento in cui si aziona la domanda risarcitoria sul presupposto che “la data di presentazione della domanda di indennizzo integra le condizioni richieste per consentire al soggetto danneggiato non un qualunque sospetto sulle possibili cause della malattia, ma una certezza in merito alla percezione della medesima e al nesso causale tra la malattia stessa ed i fatti che la hanno generata”.

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