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Notizie dalla Liguria

L'eco sulla stampa dell'appello Aiop rivolto a Matteo Renzi e a Beatrice Lorenzin

A seguito dell'invio del comunicato stampa che riportava la posizione espressa dal Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, in merito alla proposta avanzata dalle Regioni che conterrebbe un taglio di 350 milioni di euro all'ospedalità privata accreditata, vi riportiamo di seguito la raccolta di tutti gli articoli usciti sino ad oggi sulle principali testate nazionali e regionali e suoi principali siti online.

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

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Notizie Aiop Nazionale

Contratto a termine superiore a 24 mesi se le mansioni sono di diverso livello e categoria legale
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Contratto a termine superiore a 24 mesi se le mansioni sono di diverso livello e categoria legale

Parere n. 0000804 del 19 maggio 2021

Com’è noto, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare, in base al D.L. n. 87/2018 (c.d. decreto Dignità), i 24 mesi.  La norma specifica dunque che il limite dei 24 mesi è strettamente connesso alla sommatoria di contratti a termine stipulati per l’esecuzione di mansioni di pari livello e categoria legale, concedendo dunque la possibilità di superarlo ove al lavoratore vengano assegnate (contrattualmente e di fatto) mansioni rientranti in un diverso livello e categoria legale.

Sul punto, con un interessante parere, oggi in commento, si è espresso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, su richiesta di indicazioni dell’ITL di Genova in merito alla corretta interpretazione della norma, a fronte di numerose istanze di rinnovo (in deroga assistita innanzi, appunto, all’ITL) con modifica del livello contrattuale. Ed infatti l’art. 1 co. 3 del D.Lgs. 87/18 (c.d. Decreto Dignità) consente al datore di lavoro di stipulare un ulteriore contratto a termine di 12 mesi innanzi all’ispettorato, una volta raggiunta la durata massima pari a 24 mesi fissata per legge, ovvero la diversa durata stabilita dalla contrattazione collettiva. 

La formulazione letterale della norma induce a ritenere che la procedura sia applicabile solo nell’ipotesi in cui sia stata raggiunta la durata massima tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore alle stesse condizioni che disciplinano le proroghe e i rinnovi dei rapporti a termine (art. 19, c. 2, d.lgs. n. 81/2015), ossia lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria dei primi 24 mesi di lavoro a tempo determinato. 

L’ Ispettorato chiarisce che la procedura di deroga assistita si applica solo nell’ipotesi in cui tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore sia stato raggiunto il termine di durata massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva.  Qualora invece il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivano ex novo un contratto a termine che prevede un inquadramento differente rispetto al precedente contratto a termine sottoscritto tra le medesime parti, non vi è la necessità di avanzare istanza di deroga assistita. 

Ne consegue che ove il lavoratore sottoscriva più contratti a termine con lo stesso datore di lavoro caratterizzati da diversi inquadramenti (di livello e di categoria legale) ai fini del calcolo della durata massima, non si determinerà una sommatoria della durata dei singoli contratti, ma soltanto di quelli, se esistenti, legati dal medesimo inquadramento.  All’uopo si specifica che il nostro CCNL personale non medico all’art. 46 individua nella categoria legale “impiegati” tutti i “lavoratori inquadrati nelle qualifiche di Impiegato d’ordine e di Operatore di centri elettronici, nonché tutti i lavoratori inquadrati in qualifiche collocate nelle posizioni economiche da B1 a E2” e nella categoria legale “operai” tutto “il restante personale”.

Tuttavia, chiarisce l’Ispettorato, le aziende dovranno fare attenzione alla reiterata successione di contratti che prevedono mutamenti di categoria e livello. Nel caso in cui l’Ispettorato Territoriale avanzi dubbi o perplessità in merito al diverso inquadramento, la sede territorialmente competente potrà promuovere l’intervento ispettivo al fine di verificare in concreto che la sottoscrizione dei contratti a termine sia conforme alla legge. 

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