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Notizie dalla Liguria

Il Presidente Cittadini e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 5 giugno, Barbara Cittadini e il Direttore, Filippo Leonardi, hanno incontrato ad Arco di Trento gli associati Aiop delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con i loro Presidenti provinciali, Carlo Stefenelli e Paolo Bonvicini.
La Presidente Cittadini ha sottolineato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste, che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede nazionale é quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.

#insieme

Relazione del Presidente nazionale, Barbara Cittadini

La 55 Assemblea nazionale AIOP, che si è tenuta l’ultimo giorno dei lavori assembleari di Como, è stata l’occasione per la Presidente Barbara Cittadini di inviare un messaggio: lavorando insieme, realmente e concretamente, è possibile programmare e realizzare un percorso di crescita e sviluppo.
Nella sua relazione, Cittadini ha descritto prima di tutto lo scenario nel quale ha lavorato, insieme alla Squadra dell’Esecutivo, dal primo giorno del suo insediamento, ricordando che le elezioni politiche del 2018 hanno rappresentato un incontrovertibile cambiamento del quadro parlamentare che, a sua volta, hanno rotto alcuni degli schemi ai quali tutti eravamo abituati.

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Notizie Aiop Nazionale

Il trasferimento per incompatibilità ambientale del dipendente che crea tensioni
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Il trasferimento per incompatibilità ambientale del dipendente che crea tensioni

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27345 del 24.10.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha sancito che, ove il datore di lavoro sia in grado di dimostrare che la presenza di un lavoratore generi gravi contrasti o tensioni tali da compromettere l’organizzazione e il regolare buon andamento di una determinata sede, può provvedere al trasferimento per incompatibilità ambientale senza che vengano osservate le particolari garanzie proprie del procedimento disciplinare.
Ed infatti, secondo la Corte, se il trasferimento viene disposto al fine di ovviare a uno stato di “disorganizzazione, disfunzione o conflitto organizzativo interno all’unità produttiva”, questo non ha natura disciplinare, ma “va ricondotto a quelle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’impresa in base all’articolo 2103 cod. civ.”, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento “prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall’osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari”.
Alla stregua del cennato principio, la Cassazione, nel giudicare esente da vizi la sentenza della Corte d’Appello di Roma, ha deciso il caso di un dipendente del Ministero degli Affari esteri che, in servizio presso un consolato, era stato richiamato in Italia a seguito della denuncia di alcune carenze e omissioni di cui il lavoratore sarebbe stato responsabile nel rilascio di visti a cittadini stranieri.
In particolare, la Corte territoriale, accogliendo le istanze del Ministero, affermava come la legittimità di un trasferimento per incompatibilità ambientale non richiedesse l’osservanza delle garanzie procedurali preposte all’adozione di sanzioni disciplinari, poiché si trattava di una decisione datoriale indipendente da qualsiasi valutazione in merito alla colpa o responsabilità del lavoratore e, pertanto, criticabile dal lavoratore esclusivamente sotto il profilo della ragionevolezza della scelta, da misurarsi su un piano di natura tecnica, organizzativa e produttiva, dovendo essere attribuita alla necessità organizzativa dell’impresa di non vedere compromesso il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
La Corte di Cassazione, investita del ricorso del lavoratore, nel ribadire il proprio recente orientamento in base al quale, per parlare compiutamente di ragioni organizzative preposte al trasferimento del proprio dipendente, “l’incompatibilità ambientale deve oggettivamente essere idonea a generare disfunzione e disorganizzazione nella struttura aziendale, in base a situazioni soggettive o oggettive proprie del lavoratore o dell’ufficio stesso” (cfr. Cass. n. 10833 del 2017), ha quindi confermato la bontà del trasferimento per incompatibilità ambientale, ritenendo irrilevante che il dipendente fosse o meno sanzionabile per le circostanze che determinavano una simile incompatibilità.
Testo integrale Ordinanza n. 27345 del 24.10.2019
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