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Aggressioni al personale sanitario e socio-sanitario da parte dei pazienti: quali strumenti può adottare la struttura?
L. 113 del 14 agosto 2020 “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”.
Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale
E’ pervenuto un quesito da parte di una struttura sanitaria, la quale, dopo aver rappresentato che un paziente aveva aggredito verbalmente, minacciando di passare alle vie di fatto, un operatore sanitario, proprio dipendente, richiedeva se l’azienda fosse tenuta ad intervenire a tutela del lavoratore e con quali strumenti.
Corre innanzitutto segnalare che, in data 24 settembre 2020, è entrata in vigore la Legge 14 agosto 2020, n. 113 recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni” che è rivolta agli esercenti le professioni sanitarie e persegue la finalità di tutelare e salvaguardare gli operatori del settore. Le misure adottate sono molteplici: da quelle sanzionatorie – come l’introduzione di un’ipotesi speciale del delitto di lesione personale, di un’aggravante e di una sanzione amministrativa – a quelle di prevenzione e educazione, come l’istituzione di un Osservatorio sulla sicurezza degli operatori sanitari e la creazione di una giornata nazionale contro la violenza verso gli esercenti la professione sanitaria. Nel c.d. “Decreto Bollette” è stato poi disposto il miglioramento di un profilo della legge 113/2020, con una modifica al Codice penale che stabilisce infatti la procedibilità d’ufficio e la pena detentiva nel caso di lesione inflitta, indipendentemente dalla sua gravità, diversamente da quanto prima previsto che considerava solo il caso di “lesioni personali gravi”.
Per quanto concerne le strutture presso le quali opera il personale sanitario o socio-sanitario, esse, alla stregua di quanto disposto dall’art. 7 della legge in commento, devono porre tutte le misure atte a prevenire episodi di aggressione o violenza verso gli operatori, prevedendo, innanzitutto, all’interno dei piani per la sicurezza, strumenti diretti a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.
Dunque un documento di valutazione dei rischi di una struttura sanitaria che non considerasse i rischi di aggressioni sarebbe palesemente incompleto e, dal punto di vista giuridico, equivalente – come afferma la giurisprudenza – ad un’”omessa valutazione” (Cass. pen., sez. IV, 16 marzo 2010, n. 10448), “con le possibili conseguenze sanzionatorie dell’art. 55 del d.lgs. n. 81/2008”. Né, come emerge nella sentenza n. 1299 del 26 ottobre 2021 del Tribunale di Bari che ha condannato il direttore generale di una ASL, “la valutazione dei rischi di sicurezza sul lavoro, compreso quello in esame, potrebbe essere subordinata a criteri economici”.
Inoltre, si sottolinea che la questione delle aggressioni deve essere monitorata costantemente anche nell’ambito della riunione periodica di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 81/2008 alla quale partecipano tutti gli attori del sistema di prevenzione aziendale.
Altro fondamentale strumento della prevenzione è poi la formazione. Attività e azioni di formazione e informazione devono essere calibrate in modo da consentire ai lavoratori di affrontare adeguatamente il rischio violenza ove non sia altrimenti eliminabile, come prevede l’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 laddove impone al datore di lavoro ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata.
Quali azioni devono essere poste in essere dopo l’aggressione?
Innanzitutto l’operatore deve recarsi in Pronto Soccorso per le cure e per refertare tutti i danni cagionati, sia ai fini INAIL (si tratta di un infortunio sul lavoro) che dell’eventuale azione penale e richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’aggressore. Quindi, è tenuto a comunicare l’accaduto al proprio responsabile e all’azienda, inviando anche una segnalazione all’Ufficio di Risk Management affinché possa attivare le procedure di segnalazione degli eventi sentinella, utili ai fini statistici.
Il sistema sanzionatorio è poi completato dalla fattispecie di illecito amministrativo prevista dall’articolo 9 l. 113/2020, che così dispone: “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000”. Tuttavia, stante la mancata identificazione dell’organo amministrativo preposto all’irrogazione della nuova sanzione, la norma è destinata ad una sostanziale inapplicazione.
In buona sostanza, l’azienda, allo stato, con tutte le difficoltà del caso e nell’auspicio che le disposizioni ad oggi adottate diventino maggiormente concrete, deve muoversi sul piano della prevenzione e formazione, dimostrando, a propria tutela, di aver adottato tutte le misure, così come sopra riportate, volte ad evitare (per quanto ciò sia possibile) il perpetrarsi di tali reati.