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Al termine del periodo di malattia prolungatosi per oltre 60 giorni, il lavoratore è comunque tenuto a presentarsi in servizio
Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 29756 del 12 ottobre 2022
La recente pronuncia in commento affronta il caso di una lavoratrice che veniva licenziata per giusta causa a seguito di una prolungata assenza ingiustificata dal lavoro. Nello specifico, la ex dipendente, dopo un periodo di assenza per malattia di oltre 60 giorni, - non essendo stata convocata per la visita di idoneità - non si era più presentata al lavoro, senza tuttavia inviare alcun certificato o giustificazione. Sia in primo che in secondo grado veniva rigettata la richiesta di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice all'esito di procedura disciplinare fondata sull'assenza ingiustificata. Di tal che la predetta ricorreva in Cassazione, assumendo che la Corte di Appello avesse errato poiché, essendo la visita di idoneità alla mansione successiva ad una assenza dal lavoro per malattia di oltre 60 giorni (lett. e-ter co. 2 art. 41 D.Lgs. 81/2008) prevista per legge a “cura e spese” del datore (co. 4 art. 41 D.Lgs. 81/2008), lo stesso avrebbe dovuto provvedere a convocarla per lo svolgimento della stessa e che, fino a tale momento, la lavoratrice fosse legittimata a non presentarsi a lavoro.
La Suprema Corte ha dichiarato la doglianza infondata, confermando che la previsione legale per cui il lavoratore assente per malattia per oltre 60 giorni debba essere sottoposto -al rientro- a visita di idoneità, non permette a quest'ultimo di restare assente sino alla convocazione, essendo al contrario suo preciso onere quello di ripresentarsi al lavoro appena cessata la malattia.
La stessa Corte ha quindi rimarcato un suo precedente indirizzo, secondo il quale il mancato svolgimento della visita per l'adibizione del lavoratore alle stesse mansioni svolte in precedenza potrebbe ammettere il rifiuto dal lavoratore - in autotutela ai sensi dell'art 1460 cod. civ. - a svolgere tali mansioni, ma non a ripresentarsi al lavoro “ben potendo il datore di lavoro disporre, nell’attesa della visita medica, l’eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell’impresa […]”.
Per tali motivi dunque gli Ermellini hanno confermato la piena legittimità del licenziamento.