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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

Al termine del periodo di malattia prolungatosi per oltre 60 giorni, il lavoratore è comunque tenuto a presentarsi in servizio
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Al termine del periodo di malattia prolungatosi per oltre 60 giorni, il lavoratore è comunque tenuto a presentarsi in servizio

Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 29756 del 12 ottobre 2022

La recente pronuncia in commento affronta il caso di una lavoratrice che veniva licenziata per giusta causa a seguito di una prolungata assenza ingiustificata dal lavoro. Nello specifico, la ex dipendente, dopo un periodo di assenza per malattia di oltre 60 giorni, - non essendo stata convocata per la visita di idoneità - non si era più presentata al lavoro, senza tuttavia inviare alcun certificato o giustificazione. Sia in primo che in secondo grado veniva rigettata la richiesta di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice all'esito di procedura disciplinare fondata sull'assenza ingiustificata. Di tal che la predetta ricorreva in Cassazione, assumendo che la Corte di Appello avesse errato poiché, essendo la visita di idoneità alla mansione successiva ad una assenza dal lavoro per malattia di oltre 60 giorni (lett. e-ter co. 2 art. 41 D.Lgs. 81/2008) prevista per legge a “cura e spese” del datore (co. 4 art. 41 D.Lgs. 81/2008), lo stesso avrebbe dovuto provvedere a convocarla per lo svolgimento della stessa e che, fino a tale momento, la lavoratrice fosse legittimata a non presentarsi a lavoro.

La Suprema Corte ha dichiarato la doglianza infondata, confermando che la previsione legale per cui il lavoratore assente per malattia per oltre 60 giorni debba essere sottoposto -al rientro- a visita di idoneità, non permette a quest'ultimo di restare assente sino alla convocazione, essendo al contrario suo preciso onere quello di ripresentarsi al lavoro appena cessata la malattia.

La stessa Corte ha quindi rimarcato un suo precedente indirizzo, secondo il quale il mancato svolgimento della visita per l'adibizione del lavoratore alle stesse mansioni svolte in precedenza potrebbe ammettere il rifiuto dal lavoratore - in autotutela ai sensi dell'art 1460 cod. civ. - a svolgere tali mansioni, ma non a ripresentarsi al lavoro “ben potendo il datore di lavoro disporre, nell’attesa della visita medica, l’eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell’impresa […]”.

Per tali motivi dunque gli Ermellini hanno confermato la piena legittimità del licenziamento.

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