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Notizie dalla Liguria

Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop

C'era un errore di calcolo e la riduzione incideva solo sui privati. Secondo il Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, Barbara Cittadini: "Registro, non senza soddisfazione, la sentenza del Tar. Mi auguro che possa costituire presupposto e nuova base per la programmazione della rete ospedaliera regionale. Affinché questa possa, finalmente, essere impostata su una reale e virtuosa collaborazione tra amministrazione e operatori del settore ed abbia come unico obiettivo quello di garantire ai siciliani un sistema sanitario efficiente e di qualità".

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti.
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Notizie Aiop Nazionale

La contestazione e l’insussistenza del fatto contestato
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La contestazione e l’insussistenza del fatto contestato

Cass. Sez. Lav. Sentenza 24 febbraio 2020, n. 4879

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La sentenza in commento - Cass. Sez. Lav. Sentenza 24 febbraio 2020, n. 4879 - muove dalla Sentenza della Corte d'Appello di Ancona che, nel confermare la pronuncia del Tribunale, dichiarava l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore e, per l'effetto, la condanna della società alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro ex art. 18, comma 4, L. 300/1970.

In particolare, i giudici di merito escludevano che le condotte enunciate nella lettera di licenziamento fossero state contestate e, pertanto, ritenevano il licenziamento viziato in radice per insussistenza giuridica dei fatti e violazione del diritto di difesa del lavoratore.
La società proponeva ricorso per Cassazione avverso tale pronuncia, sostenendo che nel caso in oggetto fosse configurabile soltanto una violazione procedurale, sanzionata dall'art. 18, comma 6, L. 300/1970, esclusivamente con la tutela indennitaria.
La Cassazione, investita della questione, ha ribadito che la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, L. 300/1970, in caso di “insussistenza del fatto contestato” è altresì applicabile in caso di inesistenza della contestazione, ovvero qualora la stessa contenga fatti diversi da quelli posti alla base del licenziamento.
All’uopo va ricordato che la locuzione giurisprudenziale di “insussistenza del fatto contestato” è stata fatta propria dal legislatore del Jobs Act, il quale ha espressamente sancito che il giudice dovesse disporre la reintegrazione “esclusivamente nelle ipotesi … in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento” (articolo 3, comma 2, Dlgs 23/15).
Pertanto, la Suprema Corte, ha equiparato l’inesistenza del fatto contestato con la violazione del diritto di difesa del lavoratore, il quale, in sede di giustificazioni potrebbe indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione alla quale la contestazione disciplinare era funzionale.
In altre parole, la decisione in parola, muove dalla necessità che il “fatto” sia delineato nei suoi esatti termini e contorni già in sede di contestazione, al fine di permettere al lavoratore di prendere posizione sulle circostanze oggetto di illecito disciplinare e, per l’effetto, di riconoscere allo stesso le idonee garanzie di difesa, di tal che, ove sussista una violazione del cennati principi, la contestazione potrà essere considerata inesistente dal giudice.
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