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Notizie dalla Liguria

Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop

C'era un errore di calcolo e la riduzione incideva solo sui privati. Secondo il Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, Barbara Cittadini: "Registro, non senza soddisfazione, la sentenza del Tar. Mi auguro che possa costituire presupposto e nuova base per la programmazione della rete ospedaliera regionale. Affinché questa possa, finalmente, essere impostata su una reale e virtuosa collaborazione tra amministrazione e operatori del settore ed abbia come unico obiettivo quello di garantire ai siciliani un sistema sanitario efficiente e di qualità".

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento intempestivo del lavoratore per superamento del periodo di comporto
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Licenziamento intempestivo del lavoratore per superamento del periodo di comporto

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro. Sentenza n. 13973 del 31 maggio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso dell’impugnativa da parte di una lavoratrice del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatole dalla società datrice di lavoro sul presupposto che vi fosse stata una mancata comunicazione dell'approssimarsi del termine del comporto, una riferibilità di alcuni dei periodi computati a patologia professionale e, soprattutto, che l'intimazione del licenziamento fosse avvenuta a oltre tre mesi dalla scadenza del periodo di comporto.
L'impugnazione della lavoratrice veniva respinta dal Tribunale di Modena, mentre la Corte d'Appello di Bologna riformava parzialmente la prima sentenza, condannando la società datrice alla reintegra ed al risarcimento del danno.
Contro tale ultima decisione proponeva ricorso per Cassazione il datore di lavoro. Secondo la società, infatti, la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere in considerazione il fatto che, poco dopo il superamento del comporto, la lavoratrice era brevemente rientrata in servizio per poi assentarsi nuovamente deducendo un infortunio professionale, successivamente non riconosciuto dall'INAIL, e rientrando definitivamente in servizio circa tre mesi dopo il superamento del termine di cui sopra.
La Suprema Corte ha ritenuto infondata tale doglianza e rigettato l'intero ricorso.
In particolare, ha sottolineato che, al fine di rispettare il principio dell'immediatezza è necessario ponderare le tempistiche tecniche di parte datoriale con l’esigenza del lavoratore di certezza della vicenda contrattuale.
Pertanto, secondo i Giudici di legittimità il “lasso dì tempo intercorso dalla scadenza del comporto al licenziamento del 4.2.08, ha ritenuto le circostanze di cui sopra, denotanti una normale prosecuzione del rapporto, dopo il 2.11.07, con ripresa del lavoro e successiva tollerata assenza, concretare una acquiescenza datoriale”.
La Cassazione ha quindi confermato il suo costante orientamento secondo cui “il comportamento, complessivamente considerato, del datore di lavoro che, al termine del periodo di comporto, si traduca in una prolungata inerzia, risulta sintomatico della volontà di rinuncia al potere di licenziamento o tale da ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente circa la prosecuzione del rapporto” (Cass. n. 24899/2011, Cass. n. 19400/2014).
In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto integrare acquiescenza datoriale il comportamento del datore di lavoro che, pur potendo licenziare la lavoratrice per superamento del periodo di comporto, ha soprasseduto per oltre tre mesi tollerandone le ulteriori assenze.

La Corte infine, nel sottolineare l’importanza per il datore di adottare provvedimenti tempestivi nei confronti dei lavoratori, ha ribadito il principio secondo cui“la prosecuzione dell'assenza per malattia dopo lo spirare del periodo di comporto non impedisce assolutamente il licenziamento”.

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