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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento intempestivo del lavoratore per superamento del periodo di comporto
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Licenziamento intempestivo del lavoratore per superamento del periodo di comporto

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro. Sentenza n. 13973 del 31 maggio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso dell’impugnativa da parte di una lavoratrice del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatole dalla società datrice di lavoro sul presupposto che vi fosse stata una mancata comunicazione dell'approssimarsi del termine del comporto, una riferibilità di alcuni dei periodi computati a patologia professionale e, soprattutto, che l'intimazione del licenziamento fosse avvenuta a oltre tre mesi dalla scadenza del periodo di comporto.
L'impugnazione della lavoratrice veniva respinta dal Tribunale di Modena, mentre la Corte d'Appello di Bologna riformava parzialmente la prima sentenza, condannando la società datrice alla reintegra ed al risarcimento del danno.
Contro tale ultima decisione proponeva ricorso per Cassazione il datore di lavoro. Secondo la società, infatti, la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere in considerazione il fatto che, poco dopo il superamento del comporto, la lavoratrice era brevemente rientrata in servizio per poi assentarsi nuovamente deducendo un infortunio professionale, successivamente non riconosciuto dall'INAIL, e rientrando definitivamente in servizio circa tre mesi dopo il superamento del termine di cui sopra.
La Suprema Corte ha ritenuto infondata tale doglianza e rigettato l'intero ricorso.
In particolare, ha sottolineato che, al fine di rispettare il principio dell'immediatezza è necessario ponderare le tempistiche tecniche di parte datoriale con l’esigenza del lavoratore di certezza della vicenda contrattuale.
Pertanto, secondo i Giudici di legittimità il “lasso dì tempo intercorso dalla scadenza del comporto al licenziamento del 4.2.08, ha ritenuto le circostanze di cui sopra, denotanti una normale prosecuzione del rapporto, dopo il 2.11.07, con ripresa del lavoro e successiva tollerata assenza, concretare una acquiescenza datoriale”.
La Cassazione ha quindi confermato il suo costante orientamento secondo cui “il comportamento, complessivamente considerato, del datore di lavoro che, al termine del periodo di comporto, si traduca in una prolungata inerzia, risulta sintomatico della volontà di rinuncia al potere di licenziamento o tale da ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente circa la prosecuzione del rapporto” (Cass. n. 24899/2011, Cass. n. 19400/2014).
In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto integrare acquiescenza datoriale il comportamento del datore di lavoro che, pur potendo licenziare la lavoratrice per superamento del periodo di comporto, ha soprasseduto per oltre tre mesi tollerandone le ulteriori assenze.

La Corte infine, nel sottolineare l’importanza per il datore di adottare provvedimenti tempestivi nei confronti dei lavoratori, ha ribadito il principio secondo cui“la prosecuzione dell'assenza per malattia dopo lo spirare del periodo di comporto non impedisce assolutamente il licenziamento”.

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