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Notizie dalla Liguria

Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop

C'era un errore di calcolo e la riduzione incideva solo sui privati. Secondo il Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, Barbara Cittadini: "Registro, non senza soddisfazione, la sentenza del Tar. Mi auguro che possa costituire presupposto e nuova base per la programmazione della rete ospedaliera regionale. Affinché questa possa, finalmente, essere impostata su una reale e virtuosa collaborazione tra amministrazione e operatori del settore ed abbia come unico obiettivo quello di garantire ai siciliani un sistema sanitario efficiente e di qualità".

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti.
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Notizie Aiop Nazionale

Illegittimo il licenziamento del lavoratore che si oppone al trasferimento
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Illegittimo il licenziamento del lavoratore che si oppone al trasferimento

Corte di Cassazione Sezione Lavoro ordinanza n. 29054 del 5 dicembre

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’ordinanza oggi commentata affronta il caso di un lavoratore licenziato con una doppia motivazione, ovvero per l’inadempimento conseguente ad una assenza dal posto di lavoro e per giustificato motivo oggettivo conseguente ad una dedotta organizzazione aziendale. I giudici di secondo grado avevano ritenuto privo di fondamento il giustificato motivo soggettivo, atteso che il lavoratore aveva "reagito" ad un comportamento illegittimo del datore di lavoro rappresentato dal trasferimento da Pomezia a Milano, in assenza di sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive. Altresì, con riferimento al giustificato motivo oggettivo, gli stessi giudici avevano rilevato la non effettività dell’asserita soppressione del posto di lavoro del dipendente.
Avverso tale sentenza, il datore di lavoro proponeva ricorso per Cassazione, rilevando come i Giudici di merito avessero omesso di accertare l’importanza del preteso inadempimento del datore di lavoro, tale da rendere legittimo il rifiuto all’adempimento della prestazione lavorativa opposto dal lavoratore che non si era presentato presso la sede nella quale era stato trasferito. I giudici di legittimità avevano ritenuto infondata tale censura, atteso che il mutamento della sede lavorativa doveva essere giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, in mancanza delle quali era configurabile una condotta datoriale illecita, che giustificava la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore, sia in attuazione di un’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producevano effetti (Cass. n. 11927 del 2013; Cass. n. 27844 del 2009; Cass. n. 26920 del 2008; Cass. n. 16907 del 2006; Cass. n. 4771 del 2004; Cass. n. 18209 del 2002; Cass. n. 1074 del 1999).
Aggiungevano altresì gli Ermellini che, in caso di trasferimento non adeguatamente giustificato a norma dell’art. 2103 c.c., e dunque al cospetto di un inadempimento datoriale oggettivamente gravido di conseguenze negative per il lavoratore, quale il trasferimento illegittimo dello stesso ad una sede di lavoro così lontana da quella originaria, fosse del tutto legittima e proporzionata la reazione del dipendente che, pur rifiutando di prestare la propria attività lavorativa presso la sede di destinazione, avesse comunque messo a disposizione le proprie energie lavorative presso la legittima sede di lavoro.
Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese.
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