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Notizie dalla Liguria

Il ruolo di Aiop nella formazione continua

di Gabriele Pelissero - La formazione, soprattutto quella di rango ECM, si conferma come un'opportunità che può portare gli operatori ad innalzare i livelli qualitativi delle proprie prestazioni e performance complessive delle strutture nelle quali prestano Ia propria attività, oltre che a ridurre drasticamente i rischi connessi con l'opera quotidiana al servizio dei pazienti. L'apporto della formazione continua in medicina resta fondamentale e lo sforzo posto in essere dalla Commissione Nazionale, anche nell'organizzazione dei Forum annuali, tende a fornire a tutti gli attori del sistema (strutture, Provider, organismi istituzionali) gli strumenti più idonei per valorizzarne iI ruolo e l'importanza in un ambito così particolare e delicato.

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Notizie Aiop Nazionale

Le novità sul lavoro della settimana
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Le novità sul lavoro della settimana

INPS e Ispettorato nazionale del lavoro

David Trotti, Consulente Nazionale AIOP

INVIO TELEMATICO PER IL MODELLO A1
Con la circolare n.86/2019, l’INPS fornisce le istruzioni operative riguardo le nuove modalità di presentazione delle richieste del certificato di legislazione applicabile per il lavoro all’estero, il così detto modello A1. Il documento in oggetto utile per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile per il lavoratore che si trova a svolgere un’attività lavorativa in uno o più stati che applicano la regolamentazione comunitaria. L’Istituto con la presente circolare informa che a decorrere dal 1°settembre 2019 la domanda di rilascio del modello A1, deve essere presentata esclusivamente per via telematica sul portale istituzionale. Si ribadisce, in conclusione, che alcune tipologie di lavoratore la domanda è esclusa dall’invio telematico: lavoratore autonomo distaccato, lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati, lavoratore autonomo e subordinato che esercita un’attività in più Stati, dipendente pubblico, dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati, lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004), personale di volo e di cabina e lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora.

DISTACCO ILLECITO: IL CASO DEL “DISTACCANTE DISTACCATARIO”
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n.5398/2019 fornisce dei chiarimenti riguardanti il distacco transnazionale di lavoratori, effettuato ai sensi del D.Lgs. n. 136/2016 da un’impresa stabilita in un altro Stato della UE in favore di una propria unità produttiva ubicata in Italia. Il caso specifico inquadrava un distacco considerato non autentico dagli organi ispettivi, per un datore di lavoro che assume la veste sia di soggetto distaccante che di soggetto distaccatario. Difatti, anche se a seguito dell’ispezione sono state riscontrate due distinte condotte illecite, distacco dei lavoratori da parte della sede principale dell’impresa e utilizzo della sede italiana della stessa impresa, esse sono state ascritte ad un unico soggetto non potendone individuare due di soggetti datoriali distinti. L’Ispettorato analizzando il fatto specifica che, vista l’appartenenza alla medesima organizzazione datoriale sia dell’impresa distaccante estera che dell’utilizzatrice ubicata in Italia, trova applicazione una sola sanzione nei confronti dell’unico soggetto dotato di personalità giuridica, cioè il distaccante. Il motivo è da ritrovare nella natura della sede secondaria di una compagine aziendale che può configurarsi come distinto soggetto giuridico, qualora risulti iscritto nel registro delle imprese e identificato in Italia tramite un proprio rappresentante legale; ma anche come sede secondaria/unità produttiva e quindi costituire un mero ufficio di rappresentanza, con funzioni esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato, o che svolga, ad esempio, un’attività preparatoria all’apertura di una filiale operativa. In questo caso specifico, non può riscontrarsi una differenza tra il soggetto distaccante e l’impresa utilizzatrice, in quanto i lavoratori risulterebbero inviati dalla sede principale dell’impresa distaccante estera presso una propria unità produttiva ubicata in Italia, priva di una autonoma rappresentanza legale e gestita esclusivamente da un preposto nominato dalla medesima sede principale.
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