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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

La Cassa integrazione prevale sulla malattia, ma il comporto decorre ugualmente
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La Cassa integrazione prevale sulla malattia, ma il comporto decorre ugualmente

Ordinanza Tribunale di Foggia – Sez. Lavoro del 17 luglio 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’ordinanza in commento affronta una questione di pregnante attualità nell’attuale contesto emergenziale, in cui molte aziende, a causa delle restrizioni legate alla pandemia, si sono viste costrette a ricorrere ad ammortizzatori sociali.

Nello specifico, un lavoratore, licenziato per superamento del periodo di comporto, ha impugnato la risoluzione sostenendo che i conteggi formulati dal datore di lavoro fossero errati, non essendo state scomputate dal periodo di comporto le settimane in cui tutti i dipendenti dell'azienda erano stati collocati in C.I.G. a zero ore, avendo la misura in questione sostituito – a suo dire - il periodo di malattia di cui egli stava fruendo, ciò in ragione dell'art. 3, comma 7°, del D.Lgs. n. 148/2015 (secondo cui "il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista"), nonché dell'orientamento espresso dall'I.N.P.S. nella circolare d'Istituto n. 197/2015, in base alla quale il lavoratore in malattia entra in C.I.G. dalla data di inizio della stessa.

Il Tribunale, richiamando anche un analogo precedente del Tribunale di Pesaro (sent. n. 16 del 20.01.2021), ha ritenuto infondato il ricorso proposto dal lavoratore, argomentando puntualmente la propria decisione.

È stato chiarito in ordinanza che, con l'art. 3, comma 7°, del D.Lgs. 148/2015, il Legislatore ha inteso esclusivamente prevedere una diversa "imputazione" della prestazione economica che resta, comunque, di competenza dell'I.N.P.S. (sia nel caso di malattia, sia nel caso di C.I.G.) e che nulla ha a che vedere con il comporto, non incidendo in alcun modo sul titolo dell'assenza e sulla sua rilevanza all'interno del rapporto tra lavoratore e datore di lavoro. “È, infatti, da escludere, in linea di principio, che il datore di lavoro possa determinare il mutamento del titolo dell'assenza quando il lavoratore è in malattia, perché ciò significherebbe attribuire al datore di lavoro un potere extra ordinem, che si porrebbe addirittura in contrasto con un diritto di rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute”.

In buona sostanza, il mutamento del titolo dell'assenza è, sì, ammesso, ma solo se sia il lavoratore a richiederlo, mediante la presentazione di richiesta di ferie, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, come anche più volte sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 11.5.2000 n. 6043, Cass. 15.12.2008 n. 29317, Cass. 3.3.2009 n. 5078, Cass. 7.6.2013 n. 14471, Cass. sez. lav. 14.09.2020 n.19062).

Nel caso di specie, il ricorrente ha inviato i certificati di malattia senza soluzione di continuità e senza chiedere il mutamento del titolo dell'assenza, dimostrando, con comportamento concludente, di voler proseguire lo stato di malattia, poiché, ove avesse voluto mutare il titolo dell'assenza, avrebbe presentato istanza in tal senso rivolta al datore di lavoro, prima della scadenza del periodo di comporto e al fine di sospenderne il decorso, come precisato da Cass. n. 8834/2017 in un caso di mutamento del titolo dell'assenza da malattia a ferie.

Non avendo quindi l’ex dipendente provveduto a tanto, il Tribunale ha respinto il proposto ricorso, ritenendo il licenziamento pienamente legittimo.

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