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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

La Cassa integrazione prevale sulla malattia, ma il comporto decorre ugualmente
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La Cassa integrazione prevale sulla malattia, ma il comporto decorre ugualmente

Ordinanza Tribunale di Foggia – Sez. Lavoro del 17 luglio 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’ordinanza in commento affronta una questione di pregnante attualità nell’attuale contesto emergenziale, in cui molte aziende, a causa delle restrizioni legate alla pandemia, si sono viste costrette a ricorrere ad ammortizzatori sociali.

Nello specifico, un lavoratore, licenziato per superamento del periodo di comporto, ha impugnato la risoluzione sostenendo che i conteggi formulati dal datore di lavoro fossero errati, non essendo state scomputate dal periodo di comporto le settimane in cui tutti i dipendenti dell'azienda erano stati collocati in C.I.G. a zero ore, avendo la misura in questione sostituito – a suo dire - il periodo di malattia di cui egli stava fruendo, ciò in ragione dell'art. 3, comma 7°, del D.Lgs. n. 148/2015 (secondo cui "il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista"), nonché dell'orientamento espresso dall'I.N.P.S. nella circolare d'Istituto n. 197/2015, in base alla quale il lavoratore in malattia entra in C.I.G. dalla data di inizio della stessa.

Il Tribunale, richiamando anche un analogo precedente del Tribunale di Pesaro (sent. n. 16 del 20.01.2021), ha ritenuto infondato il ricorso proposto dal lavoratore, argomentando puntualmente la propria decisione.

È stato chiarito in ordinanza che, con l'art. 3, comma 7°, del D.Lgs. 148/2015, il Legislatore ha inteso esclusivamente prevedere una diversa "imputazione" della prestazione economica che resta, comunque, di competenza dell'I.N.P.S. (sia nel caso di malattia, sia nel caso di C.I.G.) e che nulla ha a che vedere con il comporto, non incidendo in alcun modo sul titolo dell'assenza e sulla sua rilevanza all'interno del rapporto tra lavoratore e datore di lavoro. “È, infatti, da escludere, in linea di principio, che il datore di lavoro possa determinare il mutamento del titolo dell'assenza quando il lavoratore è in malattia, perché ciò significherebbe attribuire al datore di lavoro un potere extra ordinem, che si porrebbe addirittura in contrasto con un diritto di rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute”.

In buona sostanza, il mutamento del titolo dell'assenza è, sì, ammesso, ma solo se sia il lavoratore a richiederlo, mediante la presentazione di richiesta di ferie, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, come anche più volte sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 11.5.2000 n. 6043, Cass. 15.12.2008 n. 29317, Cass. 3.3.2009 n. 5078, Cass. 7.6.2013 n. 14471, Cass. sez. lav. 14.09.2020 n.19062).

Nel caso di specie, il ricorrente ha inviato i certificati di malattia senza soluzione di continuità e senza chiedere il mutamento del titolo dell'assenza, dimostrando, con comportamento concludente, di voler proseguire lo stato di malattia, poiché, ove avesse voluto mutare il titolo dell'assenza, avrebbe presentato istanza in tal senso rivolta al datore di lavoro, prima della scadenza del periodo di comporto e al fine di sospenderne il decorso, come precisato da Cass. n. 8834/2017 in un caso di mutamento del titolo dell'assenza da malattia a ferie.

Non avendo quindi l’ex dipendente provveduto a tanto, il Tribunale ha respinto il proposto ricorso, ritenendo il licenziamento pienamente legittimo.

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