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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

Il nuovo congedo straordinario per sospensione didattica in presenza
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Il nuovo congedo straordinario per sospensione didattica in presenza

Circolare n. 2 del 12 gennaio 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la conversione del DL 137 del 2020 in Legge n. 178 del 2020, il Legislatore ha inserito l’art. 22-bis, rinnovando l’istituto del congedo straordinario riservato ai genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado.
Il congedo in parola potrà essere richiesto dal lavoratore in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza della scuola secondaria di primo grado (scuola media), ove è iscritto il figlio del lavoratore dipendente, situata in una “zona rossa”, oppure dal genitore di minore affetto da disabilità grave, iscritto a scuole di ogni ordine o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.
Inoltre, il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza ricompresi all’interno del periodo e nelle zone rosse.
All’esito dell’emanazione della norma è intervenuto l’INPS con la Circolare n.2 del 12.01.2021, fornendo alcuni chiarimenti sul beneficio e sull’iter per la concessione dello stesso, concentrandosi in particolare sui requisiti per poter fruire del congedo in parola.
 

Secondo l’interpretazione fornita dall’Ente per la fruizione del congedo occorre la sussistenza della seguenti condizioni:

a) che il lavoratore abbia un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) che il lavoratore sia impossibilitato a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;
c) che l’altro genitore non abbia effettuato la domanda di congedo straordinario, per il medesimo periodo, sia per lo stesso figlio che per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore e non stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile per esigenze legate allo stesso figlio;
d) non è obbligatoria la convivenza del genitore con il figlio per il quale si richiede il congedo.

La durata massima del congedo, che non potrà essere richiesta per giorni precedenti il 9 novembre 2020, coincide con il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza dovuto ad una Ordinanza del Ministro della Salute con cui viene disposta l’applicazione delle misure di contenimento.
Per le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto, sarà riconosciuta, al lavoratore, un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il congedo maternità, ad eccezione dell’incidenza sulle mensilità aggiuntive (comma 2, dell’articolo 23, del decreto legislativo n. 151/2001). Il relativo periodo sarà coperto da contribuzione figurativa.


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