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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

Inquadramento del Lavoratore: quando la comparazione con i colleghi non rileva
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Inquadramento del Lavoratore: quando la comparazione con i colleghi non rileva

Cass. Civ. Sez. Lav. ord. 25 giugno 2025, n. 17008.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

L’ordinanza in commento affronta il caso di un lavoratore che aveva adito in giudizio il proprio datore di lavoro al fine di ottenere il riconoscimento di un inquadramento superiore rispetto a quello contrattualmente attribuito, con richiesta di condanna dell’azienda alla ricostruzione della posizione giuridica ed economica, al pagamento delle differenze retributive maturate ed al risarcimento del danno esistenziale e da lesione all'immagine, alla professionalità e alla carriera.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d'Appello rigettavano le domande del lavoratore, rilevando, in particolare, che secondo il Regolamento CONSOB, la funzione di controllo interno è assegnata ad un responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori sottoposti a controllo, rendendo quindi irrilevante la circostanza che i controllati avessero un inquadramento superiore. Inoltre, la Corte d'Appello evidenziava che il lavoratore aveva omesso di specificare il contenuto delle mansioni svolte in concreto e di raffrontarle con i profili e le mansioni propri della superiore qualifica rivendicata, secondo il cosiddetto "giudizio trifasico".

Il lavoratore proponeva dunque ricorso in Cassazione.

Orbene, la Suprema Corte ha innanzitutto ribadito che per il riconoscimento dell'inquadramento superiore è "necessario" seguire il cosiddetto "giudizio trifasico", che "si articola nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda".

L'importanza di tale metodologia emerge chiaramente dalle parole della Cassazione, che ha sottolineato come sia "necessario che ciascuno dei suddetti momenti trovi ingresso nel ragionamento decisorio". Il mancato rispetto di questo approccio metodologico non è una mera irregolarità procedurale, ma configura "il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c.".

Indi ha affrontato l’ulteriore questione dell'irrilevanza della comparazione con altri dipendenti. La Cassazione ha infatti stabilito con nettezza che "nel nostro ordinamento non esiste un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni".

Questo principio trova il suo fondamento costituzionale in un'interpretazione rigorosa degli articoli 36 e 3 della Costituzione. Come precisato dalla Corte, l'articolo 36 della Costituzione "si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva", mentre l'articolo 3 "impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati".

Gli Ermellini hanno quindi concluso sostenendo che "la mera circostanza che determinate mansioni siano state affidate a dipendenti cui il datore di lavoro riconosceva una qualifica superiore, è del tutto irrilevante per il dipendente al quale, con diversa e inferiore qualifica, siano state affidate le stesse mansioni", con ciò dunque negando categoricamente il riconoscimento dell'inquadramento superiore basandosi esclusivamente sulla comparazione con colleghi che svolgono mansioni analoghe ma godono di un trattamento contrattuale migliore.

Per tali motivi, il ricorso del dipendente è stato respinto con conferma delle precedenti statuizioni.

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