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Disporre del proprio corpo e dei tessuti post mortem
Finalità: studio, formazione e ricerca scientifica
Francesca Gardini, Ufficio giuridico
Il 4 marzo 2020, in G.U. n. 55, è stata pubblicata la legge 10 febbraio 2020 n. 10 volta a disciplinare le disposizioni del proprio corpo e dei tessuti post mortem ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, che ogni persona può dettare in vita attraverso una dichiarazione di consenso, redatta nelle forme di cui alla legge 219/2020 (cfr. Informaiop 342), da consegnarsi all’Azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta l’obbligo di conservarla e trasmetterne telematicamente i contenuti alla banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).
Il disponente, nella dichiarazione di cui sopra, indica, altresì, una persona di sua fiducia (c.d. «fiduciario») ed un eventuale sostituito, maggiorenni e capaci di intendere e volere, cui spetta l’onere di comunicare l’esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso del disponente.
La legge prevede, inoltre, che il Ministro della salute promuova, nel rispetto di un libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle presenti disposizioni, demandando, altresì, alle regioni ed alle Aziende sanitarie locali l’adozione di iniziative volte alla diffusione di quanto ivi previsto tra i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie, oltre che tra i cittadini, garantendo a questi ultimi una corretta informazione sull’utilizzo del corpo e dei tessuti post mortem per i fini di cui alla legge citata.
Le strutture universitarie, le Aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), da utilizzare come centri di riferimento per la conservazione ed utilizzazione dei corpi dei defunti, ai fini di cui alla legge citata, sono individuati dal Ministro della salute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, ed inseriti tempestivamente nell’Elenco nazionale istituto presso il Ministero della salute.
Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 10/2020, infine, dovrà essere adottato, su proposta del Ministro della salute, ai sensi dell’art. 8, il relativo regolamento di attuazione.