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Le novità sul lavoro della settimana
Inps
a cura di David Trotti - Consulente nazionale AIOP
IL VERSAMENTO IN UN'UNICA RATA DEI CONTRIBUTI SOSPESI PER IL SISMA DEL CENTRO ITALIA
Con il messaggio n.4378/2018, l'INPS definisce le modalità operative per il versamento dei contributi sospesi a fronte degli eventi sismici a far data 24 agosto. Il decreto legge n.55/2018 convertito dalla legge n.89/2018 ha disposto il saldo dei versamenti sospesi con decreto legge del 189/2016 entro la data del 31 gennaio 2019, o mediante rateizzazione, massimo 60 rate a decorrere da gennaio 2019. I contributi previdenziali ed assistenziali interessati alla sospensione sono quelli con scadenza legale nell’intervallo di tempo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017. Nel caso il contribuente abbia iniziato a versare i debiti precedentemente sospesi a decorrere dal 31 maggio 2018, tale ripresa dei versamenti dovrà essere interrotta a decorrere dal 01/12/2018, poiché la somma restante sarà da versare in un'unica somma a partire dal 31 gennaio 2019 o rateizzata come precedentemente specificato. Nel messaggio sono fornite le causali contributo per il versamento in un'unica soluzione, per il versamento rateale sarà trasmesso successivamente da parte di INPS un messaggio con ulteriori istruzioni operative.
REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E ASSOGGETTAMENTO PREVIDENZIALE DEL LAVORATORE ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA
Con la circolare n.102/2018 l’INPS fornisce le indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme relative alla legislazione applicabile agli iscritti, non residenti, alla Gestione Separata e obblighi contributivi per la attività di collaborazione coordinata e continuativa. Nella circolare è determinata la situazione specifica in cui il lavoratore presta attività in più Stati, considerando che il principio generale prevede che il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territori svolge la sua attività lavorativa. Tale principio si applica anche nel caso di un lavoratore con residenza in uno Stato diverso dall’occupazione o per un'impresa con sede legale o sede operativa in uno Stato diverso dallo Stato in cui operano i lavoratori. Nella circolare sono riepilogati i profili normativi che sono da assimilare, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti, poiché la regolamentazione comunitaria non prevede disposizioni specifiche per i lavoratori con profili giuslavoristici diversi dai lavoratori dipendenti o autonomi. Sono poi definite le casistiche particolari che rientrano nel regolamento (CE) n.883/2004 e regolamento (CEE) n.1408/71 che regolamentano l’unicità della legislazione applicabile ed esercizio di un’attività subordinata e autonoma in due o più Stati membri.