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Notizie dalla Liguria

Un'opportunità da non perdere

Il DL semplificazione prevede che, entro il 30 aprile p.v., le aziende farmaceutiche versino 2.378 milioni di euro, in termini di ripiano della spesa farmaceutica del SSN per gli anni 2013-2017.
Dopo il 31 maggio queste risorse potranno essere ripartite alle Regioni e alle Provincie autonome, con decreto del Ministro dell’Economia, sentita l’AIFA e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
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Notizie Aiop Nazionale

Le novità sul lavoro della settimana
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Le novità sul lavoro della settimana

Maternità e indennità di disoccupazione

David Trotti, Consulente della Sede nazionale

ASTENSIONE DAL LAVORO ESCLUSIVAMENTE DOPO L’EVENTO DEL PARTO: LE ISTRUZIONI OPERATIVE
Con la circolare n.148/2019 l’INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione del periodo indennizzabile di maternità e paternità nel caso di astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1.1 dell’art.16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità è riconosciuto alla lavoratrici, in alternativa a quanto disposto con il comma 1 dell’art.16, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Tale disposizione è già entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2019. Nella circolare, l’INPS oltre a richiamare la normativa relativamente alla possibilità di fruire del congedo di maternità con tale opzione sono definite le istruzioni relativamente alla documentazione da presentare per poter fruire dell’indennità nonché le modalità di rinuncia, di gestione in caso di parto fortemente prematuro e lavoratrice part-time.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL: PRECISAZIONI SUI PERIODI DA INDENNIZZARE
Con il messaggio n.4658/2019 l’INPS fornisce le istruzioni relativamente all’indennità di disoccupazione NASpI in forma anticipata e rioccupazione con contratto di collaborazione. Nel caso specifico è prevista la restituzione della NASpI corrisposta in forma anticipata solo nel caso in cui il soggetto che ne abbia beneficiato si rioccupi con contratto di lavoro subordinato durante il periodo di spettanza teorico dell’indennità NASpI. Tale sospensione non riguarda casi di rioccupazione con rapporto di lavoro parasubordinato da parte del beneficiario dell’indennità NASpI in forma anticipata nel periodo teorico di spettanza. Nello specifico in caso di rioccupazione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo teorico di spettanza di una NASpI erogata in forma anticipata, se il rapporto di collaborazione cessa durante periodo teorico ed il collaboratore può accedere alla prestazione DIS-COLL essa potrà essere riconosciuta per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.
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