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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Le novità sul lavoro della settimana
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Le novità sul lavoro della settimana

Maternità e indennità di disoccupazione

David Trotti, Consulente della Sede nazionale

ASTENSIONE DAL LAVORO ESCLUSIVAMENTE DOPO L’EVENTO DEL PARTO: LE ISTRUZIONI OPERATIVE
Con la circolare n.148/2019 l’INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione del periodo indennizzabile di maternità e paternità nel caso di astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1.1 dell’art.16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità è riconosciuto alla lavoratrici, in alternativa a quanto disposto con il comma 1 dell’art.16, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Tale disposizione è già entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2019. Nella circolare, l’INPS oltre a richiamare la normativa relativamente alla possibilità di fruire del congedo di maternità con tale opzione sono definite le istruzioni relativamente alla documentazione da presentare per poter fruire dell’indennità nonché le modalità di rinuncia, di gestione in caso di parto fortemente prematuro e lavoratrice part-time.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL: PRECISAZIONI SUI PERIODI DA INDENNIZZARE
Con il messaggio n.4658/2019 l’INPS fornisce le istruzioni relativamente all’indennità di disoccupazione NASpI in forma anticipata e rioccupazione con contratto di collaborazione. Nel caso specifico è prevista la restituzione della NASpI corrisposta in forma anticipata solo nel caso in cui il soggetto che ne abbia beneficiato si rioccupi con contratto di lavoro subordinato durante il periodo di spettanza teorico dell’indennità NASpI. Tale sospensione non riguarda casi di rioccupazione con rapporto di lavoro parasubordinato da parte del beneficiario dell’indennità NASpI in forma anticipata nel periodo teorico di spettanza. Nello specifico in caso di rioccupazione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo teorico di spettanza di una NASpI erogata in forma anticipata, se il rapporto di collaborazione cessa durante periodo teorico ed il collaboratore può accedere alla prestazione DIS-COLL essa potrà essere riconosciuta per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.
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